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2022-03-11

SOCIETA? TRA AVVOCATI

SOCIETA? TRA AVVOCATI

SOCIETA? TRA AVVOCATIFAQ A quale disciplina occorre far riferimento per costituire una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA)?L?esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall?art. 4-bis dellaLegge n. 247 del 2012 (inserito dall?art. 1, comma 141, L. 124/2017 e, poi, ulteriormenteintegrato dalla L. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agliartt. 16 e ss. del D. Lgs. 96/2001.E? a tale disciplina che occorre fare riferimento per la costituzione di una SOCIETÀ TRAAVVOCATI. Un Avvocato iscritto all?Albo può partecipare ad una SOCIETA? TRA PROFESSIONISTI (STP) ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell?esercizio della professione forense? Un Avvocato iscritto all?Albo non può partecipare ad una STP ex L. 183/2011 qualesocio professionista ai fini dell?esercizio della professione forense, poiché l?attività forense puòessere esercitata in forma societaria solo tramite una SOCIETÀ TRA AVVOCATI ex art. 4-bis, L.247/2012 (cfr., in termini, CNF, rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64).Non risulta, quindi, applicabile la L. 183/2011, in quanto le disposizioni dapprima del Lgs. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono daintendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. 183/2011 (?prima delcit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss.del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della leggeprofessionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generaledisposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore,disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001? ? così, testualmente, Cass., SS.UU.,19/07/2018, n. 19282).Non da ultimo, va considerato che le caratteristiche della STP ex L. 183/2011 sonodifformi dalle previsioni di cui all?art. 4-bis L. 247/2012. Cosa va indicato nella denominazione sociale di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA)?L?art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, prevede che le STA, ?in qualunque formacostituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l?indicazioneSocietà tra Avvocati?.La denominazione sociale della STA deve, perciò, contenere necessariamentel?indicazione espressa e letterale ?Società tra Avvocati?. L?iscrizione di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA) è assoggettata al pagamento di un contributo annuale?Con delibera del 14 febbraio 2019, il Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Roma hadeliberato l?istituzione di un contributo annuale a carico di ciascuna SOCIETÀ TRA AVVOCATIiscritta nell?Albo forense, determinandone la misura in ? 400,00= annuali per le spese disegreteria, di istruttoria, di verifica e di vigilanza sulla permanenza dei requisiti.Sono esonerate dal pagamento del contributo annuale le sole Società dove sonocontestualmente soci, titolari di diritti su azioni ed anche Amministratori esclusivamenteAvvocati iscritti nell?Albo forense romano.Ove dovuto, il contributo sarà corrisposto, per la prima volta, al momento dellapresentazione dell?istanza di iscrizione della SOCIETA? TRA AVVOCATI. Cosa devono contenere atto costitutivo e statuto di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA), per risultare conformi all?art. 4-bis, L. n. 247/2012?Atto costitutivo e statuto della SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA) dovranno recepire leprescrizioni dell?art. 4-bis della L. 247/2012 e, pertanto: a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essereAvvocati iscritti all?Albo, ovvero Avvocati iscritti all?Albo e professionisti iscritti in Albi dialtre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento dellasocietà e il Consiglio dell?ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazionedella stessa dall'Albo, salvo che la Società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza deisoci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da sociAvvocati; c) i componenti dell?organo di gestione non possono essere estranei alla compaginesociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di Amministratori.Qualsiasi difforme previsione contenuta nell?Atto costitutivo e/o nello Statuto dellaSOCIETA? TRA AVVOCATI sarà ostativa all?iscrizione della stessa nella Sezione Speciale dell?Alboex art. 4-bis, L. 247/2012. Come si determina l?Ordine territoriale competente per l?iscrizione di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA)?L?art. 4-bis, 1 comma, L. 247/2012 prevede che: ?L?esercizio della professione forense informa societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperativeiscritte in un?apposita sezione speciale dell?Albo tenuto dall?Ordine territoriale nella cuicircoscrizione ha sede la stessa società?.L?Ordine territoriale competente per l?iscrizione, quindi, è quello nella cuicircoscrizione ha sede la Società tra Avvocati, con ciò intendendosi la sede legale. Quale documentazione occorre depositare al momento della presentazione dell?istanza di iscrizione della SOCIETA? TRA AVVOCATI?L?istanza di iscrizione della SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA) potrà essere presentata, a cura dellegale rappresentante, compilando il correlativo modulo disponibile sul sito istituzionale(Modulistica ? Iscrizione Albo e Registri ? Domanda di iscrizione STA)ed allegando allo stesso: atto costitutivo e statuto della Società; 2. Visura CCIIAA della Società; 3. Certificatoattestante l?iscrizione all?Albo (degli Avvocati o di eventuali altri Ordini professionali) dei sociche non risultano iscritti all?Ordine degli Avvocati di Roma; 4. Eventuale visura camerale (seSocietà) o documento di identità del ?Socio di capitale?; 5. Quietanza di versamento dellaquota annuale di iscrizione di ? 400,00=, ove dovuta.La domanda di iscrizione ed i relativi allegati potranno essere inviati in formato PDF per mezzoPEC a iscrizioni@ordineavvocatiroma.org Quali sono i presupposti e con quali modalità può farsi domanda di iscrizione di una SOCIETA? TRA AVVOCATI(STA) per trasferimento da altro Ordine?Ai sensi dell?art. 4-bis, 1° comma, L. 247/2012, possono essere iscritte nella SezioneSpeciale dell?Albo detenuto da questo Ordine le Società tra Avvocati che hanno sede nellacircoscrizione del Tribunale di Roma.La Società che abbia trasferito la propria sede legale presso la circoscrizione delTribunale di Roma potrà, pertanto, formulare apposita istanza di trasferimento, allegando: 1.nulla osta da parte dell?Ordine territoriale di provenienza, al fine di garantire la continuitàdell?iscrizione; 2. visura camerale aggiornata della Società e certificato di vigenza dellaCCIAA, che attestino la presenza della sede societaria nel circondario di Roma; 3. ogni altroatto e/o documento che, nelle more della precedente iscrizione nell?Albo Speciale, sia statooggetto di modifica e/o aggiornamento; 4. quietanza di versamento del contributo annualedi iscrizione (? 400,00=) della Società, ove dovuto.Gli uffici competenti provvederanno a richiedere all?Ordine di provenienza ladocumentazione sociale.L?Ordine degli Avocati di Roma riserva, in ogni caso, ogni verifica in ordine allasussistenza dei requisiti di cui all?art. 4-bis, L. 247/2012, anche mediante richiesta diinformazioni e/o di ulteriore documentazione per i doverosi approfondimenti istruttori.SCARICA QUI IL FILE

SPECIALIZZAZIONI

SPECIALIZZAZIONI

FAQ SPECIALIZZAZIONI 1. Quale è la normativa di riferimento?Nella G.U. del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 01/10/2020 n. 163 (Regolamento concernente modifiche al Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell?articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in vigore dal 27 dicembre 2020. A chi devo inoltrare istanza per il conseguimento del titolo da specialista?Su indicazione del Consiglio Nazionale Forense, dal 2/5/2024, l?istanza deve essere presentata tramite portale telematico predisposto dal Consiglio Nazionale Forense.In fase di accesso, sarà possibile scaricare il Manuale Utente contenenti le indicazioni operative utili all?avvocato per procedere al deposto dell?istanza per la richiesta di inserimento nell?elenco degli avvocati specializzati.Alle istanze che perverranno al Consiglio dell?Ordine all?indirizzo pec specializzazioni@ordineavvocatiroma.org, successivamente al 2/5/2024, sarà data comunicazione all?interessato di attivare la procedura di richiesta attraverso il portale del Consiglio Nazionale Forense.Come deve essere formulata l?istanza?Il CNF ha predisposto 3 distinti modelli di autocertificazione:SPECIALISTA PER FORMAZIONESPECIALISTA PER DOTTORATOSPECIALISTA PER ESPERIENZAPer maggiori approfondimenti si consiglia di prendere visione della Nota Illustrativa del CNF Quali atti devono essere allegati per agevolare la valutazione della Commissione?Nell?ipotesi di richiesta del titolo per esperienza, oltre all?autocertificazione suindicata, dovrà essere allegata una relazione, nella quale viene dettagliato ogni singolo incarico, per un totale di (almeno) dieci incarichi per ogni anno, fatta salva la disposizione di cui all?art. 8, co.2 del DM144/2015.Per ogni singolo incarico indicato nella relazione dovrà essere allegata idonea documentazione. A titolo esemplificativo potranno essere allegati: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione della inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell?elenco degli specialisti.Per la materia stragiudiziale: ogni interlocuzione scritta con la parte assistita e/o con la controparte o terzi, scritture private, contratti, etc.Non rileva in relazione ad alcuna delle modalità di accesso all?elenco degli specialisti, la partecipazione a convegni, fatta eccezione per i corsi formativi di cui all?art. 7 per i quali è espressamente prevista modalità di conseguimento del titolo.E? necessario che gli atti o documenti siano depositati per esteso e non limitati all?allegazione del mero frontespizio.Tutti i dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati. Sarà possibile oscurare anche le parti relative alla descrizione del fatto purché se ne riesca ad evincere la questione giuridica affrontata. Quali sono gli incarichi computabili?L?art. 8 co. 1 lett. b) del D.M. 144/2015 contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari, pertanto non è possibile computare le difese di ufficio.Atteso che il citato articolo fa riferimento alla trattazione dell?incarico e non al semplice conferimento, si ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (es. procedimento cautelari, accertamento tecnico preventivo, giudizio di ottemperanza, ecc.)Presentazione istanza da parte degli avvocati che intendono beneficiare del titolo di dottore di ricercaOltre all?autocertificazione suindicata, dovrà essere allegata copia dell?attestato del titolo di dottorato di ricerca ed idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca.Quali sono le verifiche effettuate dal COA?Il Consiglio dell?Ordine verificherà la regolarità formale della domanda il cui controllo avrà ad oggetto:l?autocertificazione dei requisiti soggettivi come da format indicati dal CNF;la documentazione specifica prodotta:- nell?ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per esperienza, la relazione illustrativa e la documentazione comprovante la natura dell?incarico e la questione giuridica affrontata e- che la documentazione prodotta sia anonimizzata o i dati personali pseudomizzati;- nell?ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per dottorato di ricerca, l?attestato di conseguimento del dottorato di ricerca nella materia indicata;- nell?ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per corso di specializzazione, attestato di frequentazione del corso indicato.Il Consiglio potrà richiedere integrazioni.Al termine della procedura di deposito, l?istanza verrà sottoposta all?attenzione del Consiglio e, successivamente inoltrata, attraverso il portale telematico , al Consiglio Nazionale Forense al quale l?istante potrà rivolgersi per conoscere lo stato del procedimento.

PRATICANTI

PRATICANTI

FAQ PRATICANTIA) PRATICANTI ORDINARI Voglio iscrivermi al Registro come Praticante Ordinario, cosa devo fare?E? necessario seguire la procedura guidata per la Pre-iscrizione Registro Praticanti a cui è possibileaccedere dall?home page del sito istituzionale dell?Ordine - Sezione Servizi Online o, in alternativa,dalla Sezione Pratica Forense.In seguito alla delibera di avvenuta iscrizione, che sarà comunicata mediante e-mail, il praticantepotrà recarsi allo sportello dell?Ufficio Iscrizioni per ritirare il tesserino ed il libretto della pratica.N.B. In caso di tirocinio presso l?Avvocatura dello Stato o presso un Avvocato iscritto presso altroForo (con studio secondario in Roma), la domanda dovrà essere trasmessa a mezzo e-mailall?Ufficio Iscrizioni Quali sono i contatti dell?Ufficio Iscrizioni?Indirizzo e-mail: iscrizioni@ordineavvocati.roma.itIndirizzo PEC: iscrizioni@ordineavvocatiroma.org E? necessario prendere un appuntamento per accedere agli Uffici dell?Ordine?Si. Dall?home page del sito istituzionale, nella sezione Servizi Online, è possibile riservare unappuntamento per lo sportello ?Iscrizioni? o per lo sportello ?Cassa? dal link PrenotazioneAppuntamenti Esiste una scadenza per iscriversi al Registro dei Praticanti Avvocati?Per poter sostenere l?esame di abilitazione alla professione, occorre che la pratica forense siaterminata entro il 10 novembre dell?anno in cui si intende partecipare all?esame. Per tale ragione èconsigliabile iscriversi entro il 10 maggio dell?anno antecedente o, meglio, in tempo utile perconsentire al Consiglio di deliberare l?iscrizione entro il 10 maggio. Se mi trasferisco da altro Foro quali documenti devo presentare? E quali pagamenti devo effettuare?In caso di trasferimento da altro Foro dovrà essere allegato, all?istanza di iscrizione, il certificato diNulla Osta rilasciato dall?Ordine di provenienza.Solo successivamente all?iscrizione dovrà essere prodotto il certificato di pratica parziale ove dovràessere attestata l?attività con il Dominus uscente sino alla data di iscrizione nel Registro deiPraticanti di Roma.Qualora fosse stato già effettuato il versamento della quota annuale all?Ordine di provenienzadovrà essere effettuato, in favore del COA di Roma, solo il pagamento della tassa di iscrizione (laregolarità del pagamento dovrà risultare nel Nulla Osta). Anche i praticanti possono iscriversi al portale ?Sfera??Si. La registrazione al portale ?Sfera? può essere effettuata attraverso l?apposita procedura guidataaccedendo dal link Variazione dati anagrafici online sull?home page del sito istituzionale edutilizzando l?indirizzo e-mail fornito in sede di iscrizione.N.B. La registrazione al sito dell?Ordine non comporta automaticamente la registrazione a Sfera. Nel caso il tirocinio sia svolto parzialmente all?estero, quali sono gli adempimenti da effettuare?Il semestre all?estero, svolto nei limiti del D.M. 70/16 e dell?art. 41 L. 247/2012, deve esserepreventivamente autorizzato dal Consiglio e dovrà essere comprovato mediante la produzione diuna dettagliata relazione finale sull?attività svolta da depositare allo sportello in sede di vistosemestrale. Ai fini del compimento della pratica forense, per poter usufruire del diploma conseguito presso le SSPL o dell?attestato di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari, è necessaria la preventiva iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati?Poiché l'art. 41, comma 2, Legge n. 247/2012 stabilisce che l'iscrizione al Registro dei PraticantiAvvocati è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale, il Consiglio dell'Ordine ritieneche la scelta di preventiva iscrizione al Registro sia opportuna e coerente con il dettame normativoper tutti coloro che frequentano la scuola o svolgono il tirocinio negli Uffici Giudiziari nell'ottica diavvalersi del diploma o dell?attestato ai fini del compimento del tirocinio professionale.N.B. Sarà necessario produrre la documentazione di inizio del Tirocinio negli Uffici Giudiziari o dellaSSPL Sto cambiando Dominus, come posso comunicarlo all?Ordine?E? necessario dare comunicazione all?Ordine (Ufficio Iscrizioni) del cambio di Dominus trasmettendoa mezzo e-mail (iscrizioni@ordineavvocati.roma.it) i seguenti documenti:? modulo di variazione studio, scaricabile dalla Sezione del Sito Pratica Forense (indicare nuovoindirizzo dello studio c/o Avv.);? dichiarazione del Dominus uscente su carta intestata che attesta il periodo di pratica svoltopresso il suo studio;? dichiarazione del Dominus entrante su carta intestata che attesta il proseguimento della praticaforense presso il suo studio dal giorno immediatamente successivo alla precedente dichiarazione.N.B. La variazione potrà essere verificata dal Praticante nella scheda personale del Registro online. Vorrei partecipare alle udienze con più Avvocati cosa devo fare?Il Dominus può autorizzare il Praticante a partecipare alle udienze con altri Avvocati con appositadichiarazione da riportare su carta intestata o apporre in calce al libretto nella sezione Note.Il numero degli Avvocati delegati varia se il Praticante è Ordinario o Anticipato, secondo leindicazioni riportate nel Regolamento della Pratica Forense. Ho terminato il semestre di pratica cosa devo fare?Dovrà essere consegnato il libretto allo sportello ?Iscrizioni? per la convalida nei 30 giorni successivialla scadenza del semestre. Dopo circa 15 giorni il libretto, con apposto il visto, potrà essereritirato. L?accesso allo sportello è possibile sempre e soltanto con appuntamento, da riservarsicome da quesito n. 3.N.B. Qualora il Praticante volesse avvalersi della SSPL o del Tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ai finidella pratica forense, svolgendo un solo semestre, le udienze da indicare nel libretto dovrannoessere necessariamente 20. Devo trasferirmi in un altro Foro, che cosa devo fare?Per trasferirsi in un altro Foro occorre richiedere il certificato di nulla osta al trasferimento.L?istanza è scaricabile dal sito istituzionale Sezione Modulistica/Cancellazione da Albo e Registri.Andrà trasmessa a mezzo e-mail o PEC all?Ufficio Iscrizioni apponendo una marca da bollo da?16.00.La richiesta sarà sottoposta al Consiglio che delibererà nella prima adunanza utile. Il Consiglio, condelibera del 27/02/2020, ha precisato che il rilascio del nulla osta è subordinato alla regolaritàcontributiva del richiedente.N.B. Il Praticante dovrà verificare con l?Ordine di destinazione che oltre al nulla osta non vengaanche richiesto il certificato di pratica parziale. In tal caso dovrà richiederlo unitamente al nullaosta. A seguito di trasferimento ad altro Foro devo chiedere il certificato di pratica parziale, come devo procedere?Per ottenere il certificato di pratica parziale dovrà essere depositato all?Ufficio Iscrizioni il librettodella pratica unitamente ad una dichiarazione del Dominus, su carta intestata, che attesterà ilperiodo di pratica svolto presso il suo studio determinando il periodo di pratica certificata.N.B. E? consigliabile tenere copia del libretto spesso richiesta dall?Ordine di destinazione. Devo richiedere il certificato di compiuta pratica. Cosa devo fare?Alla scadenza del terzo semestre il praticante dovrà depositare, presso l?Ufficio Iscrizioni, il librettodella pratica e presentare istanza per ottenere il certificato di compiuta pratica, secondo ledisposizioni dell?art. 45 L. 247/2012.Coloro che hanno frequentato la SSPL o una delle tipologie di tirocinio formativo svolto presso gliUffici Giudiziari dovranno consegnare, unitamente al libretto, il diploma della SSPL o l?attestato dicompiuto tirocinio.A causa dell?emergenza sanitaria, attualmente i colloqui di fine pratica sono sospesi come dadelibera del 28/05/2020. Terminata la pratica sono obbligato ad avere un Dominus?Si, il praticante deve necessariamente avere un Dominus di riferimento.Qualora volesse restare presso lo studio del Dominus dopo aver terminato la pratica saràcomputato nel quorum dei 3 praticanti che l?Avvocato affidatario può accogliere a studio.In alternativa può cambiare Dominus, secondo le modalità indicate nel punto 9, o richiedere lacancellazione dal Registro dei Praticanti. Voglio cancellarmi dal Registro Praticanti, che cosa devo fare?Per ottenere la cancellazione dal Registro dovrà inoltrare, a mezzo e-mail o PEC all?Ufficio Iscrizioni,l?apposita istanza scaricabile dal sito istituzionale - Sezione Modulistica/Cancellazione da Albo eRegistri. Dovrà apporvi una marca da bollo da ?. 16.00 ed allegare copia del libretto e del tesserino.L?istante dovrà essere in regola con il contributo annuale.N.B. La cancellazione dal Registro non preclude la possibilità di sostenere l?esame di abilitazioneessendo richiesto, quale requisito per l?ammissione, solamente il conseguimento della compiutapratica. Mi sono laureata durante la pandemia. Ho diritto alla riduzione della pratica a 16 mesi?Il Consiglio nelle delibere dell?11/06/2020 e del 17/09/2020 recependo la disposizioni governativeemanate durante l?emergenza sanitaria (D.L. 22/2020, art. 6, co. 3 conv. in L. 6/6/2020 n. 41), haprecisato che il periodo di pratica forense è ridotto da 18 mesi a 16 mesi, indipendentemente dalladata in cui si sia tenuta la seduta di laurea, per i Praticanti che abbiano conseguito la laureanell?ultima sessione delle prove finali relative all?anno accademico 2018/2019.Per beneficiare della riduzione il Praticante dovrà produrre apposita certificazione dell?Università.In ogni caso i primi due semestri saranno svolti nelle modalità ordinarie, secondo quanto previstonel Regolamento, mentre la riduzione interesserà il terzo semestre. Cosa posso fare se non vengo ammesso all?udienza in presenza?Il Consiglio, con delibera del 17/09/2020, ha precisato che l?attestazione della presenza contenutanel verbale di udienza può essere sostituita da un?attestazione della partecipazione del Praticanterilasciata dal Dominus. Ci sono modalità alternative per presenziare alle udienze nel periodo di emergenza sanitaria?Il Consiglio, con delibera del 28/05/2020, ha precisato che laddove l?udienza sia sostituita dallatrattazione scritta o si svolga in video conferenza, la presenza del praticante può risultare:- dalle note scritte alla cui redazione egli abbia preso parte ovvero- dal verbale dell?udienza svolta a distanza a cui abbia assistito.N.B. La delibera non ha modificato la competenza territoriale indicata nel Regolamento pertantole udienze valide ai fini della pratica forense saranno quelle tenutesi negli Uffici Giudiziari delDistretto di Corte d?Appello di Roma.B) PRATICANTI ANTICIPATI Posso iscrivermi alla pratica anticipata anche se mancano meno di sei mesi alla laurea?Si. E? possibile svolgere il tirocinio anticipato purché: a) la domanda venga presentata nell?ultimo anno del corso di studi, b) sia stata stipulata tra l?Ordine e l?Università apposita Convenzione, c) siano osservate le disposizioni di cui al Regolamento della pratica forense e alla deliberaConsiliare del 12/04/2018.N.B. Ai fini della partecipazione all?esame di abilitazione, è consigliabile presentare domanda entroil 10 maggio e ratificare la laurea entro il 10 novembre dell?anno antecedente a quello in cui sivuole sostenere l?esame. Vorrei iscrivermi al Registro per la pratica anticipata, cosa devo fare?Sul sito istituzionale dell?Ordine, nella sezione Modulistica/Iscrizioni Albo e Registri, troveràl?istanza corredata dai documenti necessari a ottenere l?iscrizione al Registro dei Praticanti.N.B. La dichiarazione dell?Università richiesta nel Foglio 6 deve intendersi sostituita dallacertificazione degli esami sostenuti.La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail (iscrizioni@ordineavvocati.roma.it) oPEC (iscrizioni@ordineavvocatiroma.org) all?Ufficio Iscrizioni. In seguito alla delibera di avvenutaiscrizione, che sarà comunicata mediante e-mail, il Praticante potrà recarsi allo sportello dell?UfficioIscrizioni per ritirare il libretto della pratica portando con sé una fototessera. Come posso effettuare il pagamento per l?iscrizione al Registro dei Praticanti?E? possibile effettuare il pagamento in favore dell?Ordine mediante lo Sportello PagoPA.La ricevuta dovrà essere allegata all?e-mail con cui verrà inviata la restante documentazionerichiesta per l?iscrizione. Cosa devo fare una volta conseguita la laurea?Occorre presentare istanza di ratifica della laurea con contestuale richiesta di iscrizione al Registrodei Praticanti Avvocati in qualità di Praticante Ordinario.L?istanza dovrà essere in bollo (con marca da ?. 16,00), redatta in forma libera e corredata dallafotocopia di un documento d?identità e dalla certificazione del conseguimento del titolo (saràritenuta valida anche l?autocertificazione scaricabile dal portale dell?Università).N.B. La ratifica dovrà essere richiesta entro 60 giorni dalla laurea, indipendentemente dallascadenza del semestre anticipato.In seguito alla ratifica della laurea sarà possibile ritirare il tesserino presso lo sportello ?Cassa?. Durante il semestre anticipato è possibile trasferirsi in un altro Foro?No. E? possibile chiedere il nulla osta al trasferimento, secondo le modalità indicate nel punto 12,solo in seguito alla delibera del Consiglio che ratifica la laurea.C) PRATICANTI ABILITATI Quando posso chiedere il patrocinio sostitutivo?Dopo il primo semestre di pratica il Praticante laureato potrà inoltrare, per e-mail(iscrizioni@ordineavvocati.roma.it) o PEC (iscrizioni@ordineavvocatiroma.org) all?Ufficio Iscrizioni,l?istanza corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere il patrocinio sostitutivo(disponibile sul sito nella sezione Modulistica/Iscrizione Albo e Registri).Il pagamento in favore dell?Ordine dovrà essere effettuato mediante lo Sportello PagoPA. I Praticanti anticipati possono chiedere il patrocinio sostitutivo dopo il primo semestre?No. I Praticanti anticipati potranno presentare la documentazione dopo 6 mesi dal conseguimentodella laurea (art. 41 L. 247/2012). Dopo l?avvenuta iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati è possibile iniziare a sostituire il Dominus in udienza?No, tale facoltà si acquisisce solamente dopo aver prestato l?impegno solenne ex art. 8 L. 247/2012(D.M. 70/2016). Le udienze a cui il Praticante Abilitato partecipa in sostituzione del Dominus sono valide ai fini della pratica forense?No, le udienze valide ai fini della pratica forense sono solo quelle a cui il Praticante partecipainsieme al Dominus o all?Avvocato delegato. Vorrei cambiare Dominus. Devo presentare all?Ordine la dichiarazione dei due Dominus pur avendo terminato la pratica?Si. E? necessario comunicare la variazione all?Ufficio Iscrizioni secondo le modalità indicate nelpunto 9. Vorrei richiedere la PEC dell?Ordine. Cosa devo fare?I Praticanti Abilitati potranno ottenere la PEC in convenzione con l?Ordine seguendo la proceduraguidata indicata nella Sezione PEC del sito istituzionale.Il numero tessera richiesto dalla procedura è indicato nel provvedimento di iscrizione.L?attivazione della PEC andrà comunicata all?Ufficio a mezzo e-mail(iscrizioni@ordineavvocati.roma.it) oppure attraverso il portale SferaSCARICA QUI IL FILE