Riepilogo carrello

Il tuo carrello è vuoto

Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00

Prosegui al carrello

News

2021-10-15

News in evidenza
Il Discorso del Presidente Paolo Nesta all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025

Il Discorso del Presidente Paolo Nesta all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2025 PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL COA DI ROMA PAOLO NESTA "Sig. Presidente della Corte, Sig. Procuratore Generale, Autorità tutte presenti, Care Colleghe e Colleghi, intervengo alla cerimonia distrettuale di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, quale rappresentante dell’Avvocatura romana e distrettuale, nella consapevolezza che l’inaugurazione dell’anno giudiziario è un’occasione importante per fare un bilancio sull’andamento della Giustizia in Italia e per rinnovare il nostro impegno in favore di una giustizia efficiente, equa e vicina ai cittadini. - La Riforma Cartabia, di cui al DLGS 150/2022, ha perseguito la finalità, come è noto, di accelerare i tempi dei processi mediante la semplificazione delle procedure e la modernizzazione del sistema giudiziario italiano, nel settore civile e in quello penale. Ebbene questo obiettivo, in particolare con riferimento al settore civile, non appare essere stato conseguito, tenuto conto dell’attuale durata effettiva dei giudizi e del c.d. disposition time. Il dato, che emerge al riguardo, è l’aumento della durata media effettiva dei procedimenti civili in Tribunale, 460 giorni nel 2023, in crescita rispetto ai 433 giorni del 2022, e 466 giorni al 30 giugno 2024 con prevedibile aumento nel secondo semestre del 2024, tenuto conto del periodo feriale e del conseguente rallentamento delle attività. Va rilevato, però, che l’arretrato è in calo, atteso che i procedimenti, pendenti in Tribunale da oltre tre anni, alla fine del 2023 erano 254158, con una riduzione del 17% rispetto al 2022 e del 21,8% rispetto al 2021. Parimenti, nell’ambito della Corte d’Appello di Roma l’arretrato ultra biennale, ponendo a raffronto i dati del 2020 con quelli dell’anno 2023, risulta diminuito da 23.306 a 17.246 procedimenti nel settore civile (meno 32%) e da 32.630 a 30.312 procedimenti nel settore penale (meno 7,6%), con significativa riduzione, peraltro, dei procedimenti definiti per intervenuta prescrizione, pari al 53,22% nell’anno 2020 ed al 34,6% nel 2023. In presenza di tale situazione di criticità è entrato in vigore recentemente il DLGS n. 164/2024, noto come correttivo della Riforma Cartabia, con l’intento di perfezionare e chiarire alcuni aspetti della precedente Riforma e, quindi, di rendere le procedure più snelle, così garantendo una migliore funzionalità del processo civile. - Pur nell’apprezzamento dello sforzo di migliorare l’efficienza del processo civile, non può essere sottaciuto che le riforme del processo non sono sufficienti per risolvere il problema del carico processuale e della sollecita definizione dei procedimenti, se non si pone rimedio a quello che è il vero “vulnus”, ossia la carenza di strutture e soprattutto di organico dei Giudici e del personale amministrativo, che si protrae, ormai, da decenni e che è andato sempre più accentuandosi. Tale carenza, avvertita in quasi tutti i Distretti giudiziari italiani, assume aspetti di particolare gravità nel distretto della Corte d’Appello di Roma, dove i Giudici e gli Avvocati sono chiamati ad operare in una realtà territoriale, straordinaria per dimensioni e popolazione, con risorse insufficienti se rapportate alla mole dei procedimenti pendenti. - Parimenti inaccettabile è la situazione degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto del Lazio e soprattutto di Roma, dove esiste una scopertura dell’organico dei Giudici, in misura superiore al 72%, essendo stati in servizio, nel 2024, 56 Giudici sui 210 previsti, a fronte di una pendenza, su base annua, nel settore civile di oltre 33 mila ricorsi per decreto ingiuntivo e di 29 mila cause tra ordinarie e opposizioni a sanzioni amministrative, trattate da soli 41 Giudici assegnati al settore civile e con ugual situazione deficitaria nel settore penale. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, negli scorsi mesi, è intervenuto per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Autorità, lamentando non solo l’inaccettabile ritardo nella trattazione dei giudizi, ma anche evidenziando che l’ulteriore aumento di competenza del Giudice di Pace, previsto nell’anno 2025, avrebbe reso la situazione insostenibile, tenuto conto anche della grave carenza del personale amministrativo. In tale contesto abbiamo proposto alle Autorità ministeriali e al CSM soluzioni concrete, che prevedevano l’immediata immissione nelle funzioni giudicanti dei Giudici Onorari di Pace, già vincitori del concorso ed assegnati per un biennio all’Ufficio per il Processo del Tribunale. Prendiamo atto che un primo passo è stato fatto in quanto il Ministro della Giustizia con decreto legge 29 novembre 2024 n. 178 ha ridotto ad un anno l’assegnazione dei Giudici di Pace all’Ufficio per il Processo e a tal riguardo va sottolineata la tempestività con la quale il Presidente FF del Tribunale di Roma, subito dopo l’intervenuta modifica legislativa, ha disposto, in data 12.12.2024, l’immediata assegnazione di 16 Giudici presso gli Uffici del Giudice di Pace di Roma. - Uno dei capisaldi della Riforma Cartabia è la digitalizzazione del processo civile, certamente utile e in linea con l’evoluzione tecnologica, ma che, però, non deve andare a scapito della certezza del diritto, del giusto processo e della tutela delle garanzie difensive, con particolare riferimento al contraddittorio e all’oralità del processo, significativamente necessaria e, in taluni casi, indispensabile per realizzare il concetto di Giustizia. Purtroppo dobbiamo constatare l’esistenza di ostacoli legata alla mancata formazione del personale, all’inadeguata ed insufficiente manutenzione del sistema informatico esistente, che incide negativamente sul regolare funzionamento della Giustizia, creando situazioni di grave disagio agli operatori e agli Avvocati, nell’espletamento della loro attività. Difficoltà accentuata, per gli Avvocati, dalla mancata realizzazione di un'unica piattaforma, pur reiteratamente richiesta dall’Avvocatura e ribadita da una proposta di legge giacente in Parlamento, con identiche regole per tutti i riti, così da superare i sette distinti canali di deposito e di consultazione, oggi esistenti. - Siamo consapevoli che l’incremento degli organici dei Giudici e del personale amministrativo, unitamente al rinnovamento e all’efficace manutenzione delle piattaforme digitali, comportano un costo rilevante per lo Stato che deve farsi carico delle esigenze di bilancio, in funzione di altri servizi pubblici essenziali da assicurare alla cittadinanza. Dobbiamo osservare, però, che la Giurisdizione è una funzione primaria dello Stato e, quindi, deve poter fruire delle necessarie risorse economiche da porre a carico del sistema fiscale. Risorse economiche, peraltro, di non scarsa entità, tenuto conto del rilevante gettito derivante dalla Giurisdizione, in particolare dal contributo unificato e dall’imposta di registro applicata sui provvedimenti giudiziari. - Né può essere condivisa la recente novità normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14 del DPR 30.05.2012, recante il Testo Unico sulle spese di Giustizia, con la prevista impossibilità di iscrivere a ruolo le cause civili, salvi i casi di esenzione, qualora non sia effettuato il pagamento di almeno € 43,00. L’introduzione di tale pagamento, come peraltro accaduto nel corso degli ultimi anni con l’abnorme aumento del contributo unificato, limita l’accesso alla giustizia civile dei soggetti più deboli, economicamente e socialmente, in violazione del principio, costituzionalmente riconosciuto, che l’accesso alla Giustizia deve essere consentito a tutti, avendo consapevolezza che il problema del carico processuale non si risolve rendendo più difficoltoso o discriminando l’accesso alla Giustizia o comprimendo i diritti della Difesa. La Giustizia è un diritto universale e non un privilegio riservato a chi può permetterselo. - Parimenti nel settore penale la riforma Cartabia ha perseguito l’obiettivo di accelerare la definizione dei processi e di ridurre il numero dei procedimenti pendenti limitando, però, in taluni casi, l’effettività del diritto di difesa e dei valori del giusto processo nel nome di una pretesa efficienza e velocizzazione dei processi, come se il diritto di difesa fosse un ostacolo alla loro rapida conclusione, tale da giustificare sia la compressione dell’autonomo potere di impugnazione del difensore in danno dei soggetti più deboli, sia la previsione di nuove ipotesi di decadenza e d’inammissibilità legate ad aspetti puramente tecnici (errori nei depositi telematici o meramente formali come nei giudizi di impugnazione). Al riguardo è fortemente avvertita dall’Avvocatura l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla eliminazione di tutte quelle norme della riforma Cartabia che hanno limitato il diritto di difesa, così da ricostituire l’identità ed il ruolo costituzionalmente riconosciuto al difensore. La funzione giurisdizionale non può essere esercitata correttamente, secondo i dettami della Costituzione, se nell’esercizio di tale funzione non viene garantita l’effettività del diritto di difesa ed ogni sua ingiustificata limitazione viola i principi di legalità e democrazia, che costituiscono l’essenza dello Stato di diritto. L’Avvocatura è pronta a tutelare tali indefettibili e non negoziabili principi, sensibilizzando la società civile, i politici e gli organi di informazione, anche per ridurre significativamente la distanza esistente tra la cultura costituzionale dei diritti e la cultura sociale dominante, spesso orientata verso una deriva così giustizialista da identificare il difensore come complice del criminale o, ancor peggio, come difensore del crimine. E’ necessario diffondere la cultura del garantismo e far comprendere all’opinione pubblica che ogni cittadino, anche se accusato di efferati delitti, ha diritto alla difesa, che non deve essere in alcun modo limitata né tantomeno demonizzata. - Esprimiamo, altresì, la più profonda preoccupazione e lo sconcerto per le condizioni nelle quali continuano a vivere i detenuti nelle carceri italiane, senza che nessuno ascolti i continui appelli al rispetto dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione. Carceri fatiscenti, sovraffollamento, condizioni degradate di vita anche per il personale di polizia penitenziaria, che hanno determinato, nel 2024, 88 suicidi tra i detenuti e anche suicidi tra il personale penitenziario. Di fronte a questa situazione drammatica, richiamata recentemente dallo stesso Presidente della Repubblica, è indispensabile intervenire senza preconcetti ideologici o visioni di parte, operando nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione, il quale sancisce che le pene non debbono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere, invece, alla rieducazione del condannato. - Una questione cruciale e di attualità è la separazione delle carriere tra il Pubblico Ministero ed il Giudice. Al riguardo è necessario, nell’interesse primario dei cittadini, che sia evitata, pur nella diversità delle posizioni, una improduttiva e rigida contrapposizione tra i poteri dello Stato ed in tal senso l’Avvocatura è pronta ad impegnarsi, nei modi consentiti e nelle sedi opportune, per superare la grave conflittualità esistente. Va ribadito, però, il principio secondo cui il processo accusatorio richiede un Giudice terzo e imparziale rispetto al Pubblico Ministero e al Difensore nell’ambito di un contraddittorio che si deve svolgere, in attuazione dell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, in condizioni di parità tra accusa e difesa, da intendersi non come uguaglianza di poteri tra PM e Difensori, ma come riconoscimento alla Difesa di poteri idonei a controbilanciare quelli spettanti al PM, il che vuol dire tutela assoluta e rafforzamento delle garanzie difensive per realizzare un effettivo contraddittorio. Il Giudice non solo deve essere ma anche apparire terzo e imparziale nella percezione dei cittadini e l’unicità della carriera tra Giudice e Pubblico Ministero, il fatto di provenire dallo stesso concorso, la possibilità del passaggio da una funzione all’altra, sia pure con i limiti introdotti, si rivelano fattori che incidono negativamente su tale percezione. Parità delle parti da attuare, sia ben chiaro, garantendo in modo assoluto l’autonomia e l’indipendenza del Pubblico Ministero, escludendo ogni controllo dell’esecutivo. Ciò in quanto ciascuno dei poteri dello Stato -legislativo, esecutivo e giudiziario- nessuno escluso, è tenuto a rispettare concretamente ed in ogni circostanza il principio della separazione dei poteri, evitando di porre in essere condotte che vadano a violare tale fondamentale principio, espressione della democrazia dello Stato e della volontà dei cittadini. Proprio l’esigenza di garantire l’effettività dell’autonomia, indipendenza ed obiettività, esige che il Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale sia immune da condizionamenti, specialmente di carattere politico, non spettando al Pubblico Ministero e nemmeno ai Giudici la risoluzione dei problemi sociali né una valutazione di carattere etico dei politici, avendo la Magistratura soltanto il compito di accertare, nel processo penale, la sussistenza o meno di fattispecie di reato nella condotta posta in essere dai soggetti in esso coinvolti. - Lo scorso anno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ci eravamo soffermati sul ruolo, sempre più importante, che stava assumendo l’Intelligenza Artificiale, anche nell’ambito della Giustizia. A distanza di un anno constatiamo che siamo in una fase di costante evoluzione e di profonda trasformazione, in cui le tecnologie intelligenti cambieranno sempre più il volto del settore legale. Realisticamente siamo di fronte ad una nuova stagione dell’umanità e l’IA, con riferimento specifico alla Giustizia, costituirà un importante strumento per definire in tempi ragionevolmente brevi i processi, così da consentire l’attuazione del principio sancito dall’art. 111 della Costituzione. L’IA potrà costituire un importante banca dati, utile per la ricerca di filoni giurisprudenziali e per individuare gli orientamenti delle Corti e dei Tribunali territoriali, così da evitare inutili e costose vertenze giudiziarie. Sarà certamente utile per essere superiore all’uomo per quanto concerne la capacità di memoria, il lavoro ininterrotto, l’esclusione della incompetenza e della arbitrarietà, ma, come rilevato dalla Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia, l’Intelligenza Artificiale, ossia la macchina, non è in grado: di sostituirsi all’essere umano nell’effettuazione di un ragionamento giuridico, men che meno di carattere sillogistico; nella scelta e nella interpretazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere; non ha coscienza, intuizione, sensibilità, capacità di pensiero e di adattamento ad un fatto imprevedibile. Si basa, infatti, soltanto su precedenti contenuti in un software progettato senza alcuna garanzia di oggettività e competenza, oppure orientato a piacimento di chi lo ha creato. Sarà compito degli operatori del diritto, Avvocati e Giudici, approfondire i meccanismi specifici del settore tecnico – informatico, così da capire in che modo gli stessi possano essere messi a disposizione della collettività per conseguire benefici nel settore della Giustizia, compatibilmente con il rispetto dei principi della Costituzione. - In un’epoca che vede l’accentuarsi delle disuguaglianze e l’acuirsi dei conflitti, gli Avvocati, quali garanti della legalità e difensori dei diritti, memori che il Diritto come diceva Ulpiano, è “l’arte del buono e dell’equo”, ribadiscono l’impegno a tutelare con umanità e senso del dovere, i diritti fondamentali dell’uomo, difendendo la centralità della persona in tutte le sue dimensioni -dignità, libertà, uguaglianza- con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione. Il nostro impegno non si esaurisce nell’aula di un Tribunale, ma intendiamo contribuire alla realizzazione di una società più giusta, dove i diritti fondamentali siano effettivamente garantiti a tutti, senza eccezioni. Pertanto, ad ogni componente rappresentativa dell’Avvocatura, istituzionale e politica, deve essere attribuito sempre il giusto riconoscimento ed adeguato rispetto e non è accettabile che il loro valore rappresentativo, ex lege previsto, sia sminuito e marginalizzato, come purtroppo accaduto recentemente, con provvedimenti inopportuni e, peraltro, privi di adeguata motivazione, che vanno ad incidere negativamente - non per fatto imputabile all’Avvocatura - sul rapporto esistente tra soggetti indispensabili per una corretta amministrazione della Giustizia. La Speranza ha due figli, diceva Sant’Agostino: il primo è l’Indignazione, il secondo è il Coraggio. L’indignazione serve per farci capire ciò che non ci piace, ciò che non riusciamo più a tollerare ed il coraggio serve per cambiare ciò che non ci piace. Ebbene, noi Avvocati nell’ambito di una collaborazione costruttiva con le Istituzioni e la Magistratura, basata sul rispetto reciproco e condivisione di obiettivi comuni, coltiviamo la Speranza che anche con il nostro determinante contributo in Italia si realizzi una Giustizia pronta ed efficiente, in grado di rispondere alle esigenze reali della società, così divenendo un presidio di legalità e uno strumento di pace sociale. Con tale auspicio, a nome dell’Avvocatura romana e di quella del Distretto della Corte d’Appello di Roma, porgo al Presidente della Corte, al Procuratore Generale e a tutti gli operatori della Giustizia, i migliori auguri di buon lavoro." Roma, 25.01.2025

La Responsabilità dell'Avvocato nell'Attività Stragiudiziale - Le Risoluzioni Alternative delle Controversie

La Responsabilità dell'Avvocato nell'Attività Stragiudiziale - Le Risoluzioni Alternative delle Controversie

Le soluzioni conciliative, alternative alla definizione in sede giudiziaria delle controversie con la Pubblica Amministrazione ? Responsabilità erariale della P.A. ? Proposte operativeUn articolo del Cons. Avv. Alessia Alesii Il 25 settembre 2021 si è tenuto a Castrocaro Terme il Convegno sulla responsabilità erariale dell?Avvocato pubblico, organizzato dall?Unione degli Avvocati degli Enti Pubblici in occasione degli Stati Generali dell?Avvocatura pubblica, nel quale ho trattato il tema della responsabilità dell?avvocato nell?attività stragiudiziale.Alcuni giorni dopo, il 28 settembre, si è celebrato il decennale dell?Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione presso il Tribunale di Roma che ha visto Magistratura ed Ordini Professionali confrontarsi sul tema della centralità della formazione e sul ruolo degli Ordini, della Giurisdizione e degli Enti Pubblici per la crescita della cultura della conciliazione.Entrambi gli eventi hanno rappresentato un momento di approfondimento degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie anche in considerazione del favor, sempre maggiore, manifestato dal legislatore nei confronti di tali rimedi che, a titolo esemplificativo, sono rappresentati dalla conciliazione ex artt. 185, 410 e 420 c.p.c., dalla mediazione, dalla mediazione demandata dal Giudice, dalla conciliazione proposta dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., dalla negoziazione assistita.Nel corso dei due eventi sono state richiamate le ?Linee Guida per la conciliazione nelle controversie con la Pubblica Amministrazione? da me predisposte unitamente all?Osservatorio e presentate in un Convegno tenutosi presso il Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Roma il 22 giugno 2021.Lo studio sul quale si è fondato il lavoro è partito dalla considerazione secondo la quale i percorsi volti a favorire soluzioni conciliative, alternative alla trattazione delle controversie in sede giudiziaria, si prefiggono la finalità non solo di ottenere una deflazione del ricorso all?Autorità Giudiziaria ma, non di meno, di accorciare le distanze che intercorrono tra cittadino e Istituzioni, nell?ottica di fornire tutela alle esigenze che provengono dal singolo di fronte alla ?macchina? della P.A., spesso ritenuta di difficile accesso e comprensione.Si è, pertanto, presa in considerazione la posizione della P.A. la quale, in quanto posta a presidio dell?interesse pubblico, è tenuta a garantire che l?azione amministrativa sia sempre ispirata ai principi di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità finanziaria nonché di buon andamento e imparzialità dell?amministrazione, come dettati dall?art. 97 della Costituzione.A corollario di tali principi si è dovuta tenere nella giusta considerazione, quindi, la responsabilità contabile nella quale incorre il pubblico amministratore che esponga l?Erario ad una spesa non dovuta, così da rappresentare la ?responsabilità erariale? un paradigma imprescindibile per l?attività amministrativa che ogni rappresentante pubblico dell?Amministrazione si accinga a porre in essere. E ciò ancor di più nelle ipotesi nelle quali l?Ente decida di procedere ad un atto conciliativo di diritto privato per evitare l?insorgenza di una lite o anticiparne la chiusura attraverso una soluzione bonaria, piuttosto che attendere ed eseguire una decisione giurisdizionale.Allo studio così condotto hanno partecipato, in una prospettiva di approccio e dialettica interprofessionale, i componenti dell?Osservatorio e, quindi, avvocati del Libero Foro e dell?Elenco Speciale degli avvocati degli Enti Pubblici, nonché rappresentanti delle professioni, notai, commercialisti e medici, unitamente ai Magistrati del Tribunale Civile di Roma alla cui competenza giurisdizionale è affidato il contenzioso con la P.A. ed ai Magistrati contabili per tutti i profili inerenti la fattispecie della ?responsabilità erariale?.La P.A. è chiamata a rispondere del proprio operato in molteplici campi di esercizio - sanità pubblica, erogazione di servizi, rifiuti, ambiente, ecc. - in relazione ai quali il volume del contenzioso si rivela di notevole consistenza, soprattutto dal punto vista del valore economico.Il ricorso agli strumenti alternativi alla giurisdizione può, allora, rivelarsi utile per la P.A. - e quindi per gli interessi della collettività - per plurimi motivi: riduzione dei tempi e dei costi di gestione della lite; utilizzo più razionale delle risorse umane e finanziarie a disposizione; possibile risparmio e ritorno d?immagine per il fatto di non rimanere coinvolta in controversie, anche di rilevanza mediatica, che possono durare anni e produrre riflessi negativi sul rapporto di fiducia ed affidamento che deve intercorrere tra cittadino e P.A.Il ruolo e la responsabilità dell?avvocato si rivelano, allora, di particolare importanza soprattutto nei casi di difficile soluzione nei quali la posizione delle ?parti? e le relative responsabilità non siano già delineate e occorra affidarsi ad un?istruttoria, prima, e ad una trattiva, poi.Ed infatti, laddove la responsabilità della P.A. ed una potenziale condanna in termini risarcitori della stessa siano - a seguito di un giudizio prognostico che tenga conto delle circostanze emerse dagli atti e dall?istruttoria del caso - altamente probabili, la soluzione conciliativa appare senza dubbio utile per l?Erario.Diversa è l?ipotesi nella quale le circostanze di fatto e di diritto e la posizione rivestita dalle parti non siano ben nette e la controversia non appaia di pronta soluzione.In tali casi gli strumenti alternativi devono essere utilizzati previa attenta valutazione volta a verificare che la pretesa sia assistita dalla probabilità di essere accolta in sede giudiziaria, potremmo dire che sia assistita dal fumus boni iuris, e corroborati, pertanto, da un?attività di ponderazione circa l?utilità della soluzione in termini di costi/benefici per l?Ente pubblico.Del resto anche la decisione immotivata di perseverare nel coltivare una lite, in attesa che sia il Giudice a decidere sulla ragione e sul torto, potrebbe - in astratto - portare a configurare un?ipotesi di responsabilità erariale laddove la definizione stragiudiziale avrebbe potuto scongiurare il maggior esborso derivante dalla condanna giurisdizionale.Tali temi di approfondimento, sui quali si è concentrato il confronto nel corso dei detti eventi formativi, hanno condotto a ritenere che affinchè il percorso conciliativo sia efficace e conduca ad un risultato concreto in termini di stipula di un accordo tra le parti, la P.A. non può prescindere da un giudizio preliminare in termini di ?convenienza economica? dell?accordo rispetto alla definizione della lite, tra le medesime parti, in sede giudiziale.Poiché l?azione amministrativa deve essere, sempre, ispirata al canone di ?buona amministrazione? e, dunque, ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza è indispensabile che la conciliazione sia riconducibile ai canoni di razionalità, logicità e corretta gestionale ed imparzialità (Corte dei Conti Sez. Lombardia - delib. n. 65/2020).Trattandosi di una scelta discrezionale, la stessa non è soggetta a sindacato giurisdizionale se non nei termini della ragionevolezza e logicità e del prudente apprezzamento e, quindi, l?Ente dovrà valutare la convenienza economica dell?accordo rispetto ai rischi derivanti dalla definizione della lite dinanzi all?Autorità Giudiziaria, attraverso un percorso di ponderazione degli elementi di fatto e di diritto che emergono dalla fattispecie nonché dei precedenti giurisprudenziali eventualmente intervenuti su casi analoghi alla fattispecie in esame.Occorrerà, pertanto, una comparazione delle poste in gioco attraverso un giudizio affidato a professionisti che ricoprano i diversi profili afferenti alla tipologia di servizio oggetto della controversia.Ciò al fine di non affidare la decisione e le responsabilità che ne potrebbero derivare in termini erariali ad un singolo dipendente/funzionario ma di prevedere un percorso decisionale che, anche sul piano tecnico-contabile, conduca ad una soluzione ponderata in termini di costi/benefici, frutto di una decisione, possibilmente collegiale, che - se adeguatamente motivata - non sia suscettibile di giudizio di responsabilità contabile da parte della Corte dei Conti.Dunque, nell?ambito della ?best-practice? che deve regolare l?attività della P.A., l?obiettivo da perseguire e che, allo stesso tempo, salvaguarda l?operato del pubblico amministratore è sempre quello del buon andamento e dell?imparzialità, perseguibile attraverso un?adeguata motivazione posta a sostegno della scelta adottata dall?Amministrazione che abbia deliberato la spesa.I suddetti incontri sono stati, altresì, l?occasione per prendere atto del Disegno di legge ?Delega al Governo per l?efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie? n. 1662 ? A che all?art. 2, lett. c quinquies dispone di ?prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche ? che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della leggo o dal travisamento dei fatti?.Lo stesso Disegno di legge dispone, tra le altre misure, di introdurre agevolazioni fiscali, di estendere ad ulteriori materie il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, di potenziare la mediazione demandata e, non ultimo, di riunire tutte le discipline vigenti in un unico testo degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.Si tratta, evidentemente, del favor del legislatore, cui facevo sopra cenno, nei confronti degli strumenti ?alternativi? alla giurisdizione che, nel testo del Disegno di legge, vengono definiti come strumenti ?complementari? alla giurisdizione, con l?intento di conferire loro un ruolo di maggiore peso e dignità giuridica rispetto a quello fino ad oggi comunemente riconosciuto.Alla luce di quanto emerso e nella prospettiva di un sempre più ampio utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, si è concluso che il ruolo dell?avvocato si profila come un ruolo indispensabile nell?assistenza da fornire durante tutte le fasi, dall?introduzione e valutazione della domanda alla conduzione delle trattative che porteranno alla definizione negoziale, assistenza che richiede, dunque, una preparazione apposita ed un costante aggiornamento nell?interesse preminente di tutelare la parte assistita.A tale riguardo il Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Roma si impegna nel proseguire a garantire percorsi formativi dedicati che possano essere di utilità per tutti gli iscritti nell?esercizio della professione anche in ambiti diversi da quelli tipici della giurisdizione.Cons. Avv. Alessia AlesiiPubblicazione a cura del Dipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo