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2021-01-05

Social media policy dell'Ordine Avvocati di Roma

Social media policy dell'Ordine Avvocati di Roma

Social media policyAggiornamento 08.01.2021<Finalità>L'Ordine degli Avvocati di Roma utilizza i social media con finalità istituzionali e di interesse generale degli Iscritti per informare, comunicare, ascoltare e per consentire una relazione più diretta e una maggiore partecipazione alle attività svolte.I canali social - gestiti dal Dipartimento Comunicazione - sono, inoltre, utilizzati per favorire la partecipazione, il confronto e il dialogo con cittadini e utenti in generale, nell?ottica della trasparenza e della condivisione.Questo documento definisce le linee guida ("netiquette") per l'utilizzo dei social media. Tale utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni amministrative e delle norme di legge.Attualmente l'Ordine degli Avvocati di Roma informa su novità, servizi e iniziative attraverso le pagine tematiche presenti su:Facebook: https://www.facebook.com/COARoma/Twitter: https://twitter.com/ordineavvromaLinkedin: https://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=itYoutube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiromaTelegram: https://t.me/COARomaEventuali altri account riferiti all'Ordine non sono da questo gestiti.<Contenuti>I canali vengono utilizzati per in formare circa le attività dell'Ordine e per raccogliere commenti, richieste, domande, critiche e suggerimenti che possono essere posti.I contenuti pubblicati comprendono comunicazioni sulle attività e i servizi erogati, comunicati stampa, pubblicazioni e documenti ufficiali, documenti di studio e approfondimento, novità normative, informazioni su iniziative ed eventi di settore, immagini e video istituzionali e relativi a eventi a cui l'Ordine partecipa. I canali producono propri contenuti testuali, fotografie, infografiche, video e altri materiali multimediali che sono da considerarsi in licenza Creative Commons CC BY-ND 3.0 [Attribuzione ? Non opere derivate http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/deed.it] e che possono essere riprodotti liberamente, ma devono sempre essere accreditati al canale originale di riferimento. Commenti e post degli utenti, che dovrebbero sempre presentarsi con nome e cognome, rappresentano l?opinione dei singoli e non quella dell?amministrazione, che non può essere ritenuta responsabile della veridicità o meno di ciò che viene postato sui canali da terzi, entità giuridiche o naturali. Le regole circa i processi di moderazione vengono presentate nel relativo paragrafo.L'Ordine degli Avvocati di Roma può condividere e rilanciare occasionalmente contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità realizzate da soggetti terzi (altri enti, testate di informazione web); in questi casi l'Ordine si limita a verificare l?attendibilità della fonte ma non ne certifica i contenuti. La presenza di eventuali spazi pubblicitari a margine dei contenuti pubblicati nelle pagine dei social network non è sotto il controllo dell'Ordine ma è gestita in autonomia dagli stessi social network.<Regole d'Utilizzo>L'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a gestire spazi di comunicazione e dialogo all?interno dei propri profili nei diversi social network chiedendo ai propri interlocutori - che hanno la possibilità di partecipare attivamente attraverso forme di interazione come commenti e messaggi - il rispetto di alcune regole. A tutti si chiede di esporre la propria opinione con correttezza e misura e di rispettare le opinioni altrui.Nei social network ognuno è responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime. Non sono comunque tollerati insulti, volgarità, offese, minacce. I contenuti pubblicati devono rispettare la privacy delle persone.Vanno evitati riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica, atteggiamenti violenti, offensivi o discriminatori rispetto al genere, orientamento sessuale, età, religione, convinzioni personali, origini etniche, disabilità. Messaggi contenenti dati personali (indirizzi email, numeri di telefono, numeri di conto corrente, indirizzi, etc) verranno rimossi a tutela delle persone interessate.L?interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale: non è possibile utilizzare questi spazi per affrontare casi personali. Non è tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali.<Moderazione>La moderazione da parte dell?amministrazione all?interno dei propri spazi avviene a posteriori, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione, ed è finalizzata, unicamente, al contenimento di eventuali comportamenti contrari alle norme d?uso: tutti hanno il diritto di intervenire ed esprimere la propria libera opinione in quanto nei canali social dell'Ordine non è prevista alcuna moderazione preventiva.Nei casi più gravi - e in modo particolare in caso di mancato rispetto delle regole condivise in questo documento ? l'Ordine si riserva la possibilità di cancellare i contenuti, allontanare gli utenti dai propri spazi e segnalarli ai filtri di moderazione del social network ospitante ovvero, nello specifico, saranno rimossi commenti e post che violino le condizioni esposte in questo documento.In particolare questi canali non possono essere usati per pubblicare post e commenti che siano discriminatori o offensivi nei confronti di altri utenti (presenti o meno alla discussione) di enti, associazioni, aziende o di chi gestisce e modera i canali social, per nessuna ragione.Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza o altri principi costituzionalmente riconosciuti ed in particolare: contenuti che promuovono, favoriscono, o perpetuano la discriminazione sulla base del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, credo, età, stato civile, status in status in relazione alla pubblica assistenza, nazionalità, disabilità fisica o mentale o orientamento sessuale; contenuti sessuali o link (collegamenti) a contenuti sessuali; sollecitazioni al commercio; conduzione o incoraggiamento di attività illecita; informazioni che possono tendere a compromettere la sicurezza o la sicurezza dei sistemi pubblici; contenuti che violino l'interesse di una proprietà legale o di terzi; commenti o post che presentino dati sensibili in violazione della Legge sulla privacysono inoltre scoraggiati e comunque soggetti a moderazione commenti e contenuti dei seguenti generi:commenti non pertinenti a quel particolare argomento pubblicato (off topic); osservazioni pro o contro campagne politiche o indicazioni di voto; linguaggio o contenuti offensivi; commenti e i post scritti per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social;spam; interventi inseriti ripetutamente.Per chi dovesse violare ripetutamente queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli strumenti adottati, lo staff si riserva il diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interventi e di segnalare l?utente ai responsabilidella piattaforma ed eventualmente alle forze dell?ordine preposte.Pertanto l'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a gestire spazi di comunicazione e dialogo all?interno dei propri profili nei diversi social network chiedendo ai propri interlocutori - che hanno la possibilità di partecipare attivamente attraverso forme di interazione come i commenti, i messaggi o l?auto-pubblicazione di contenuti - il rispetto di alcune regole.A tutti si chiede di esporre la propria opinione con correttezza e misura, basandosi per quanto possibile su dati di fatto verificabili, e di rispettare le opinioni altrui.Nei social network ognuno è responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime. Non saranno comunque tollerati insulti, volgarità, offese, minacce e, in generale, atteggiamenti violenti. I contenuti pubblicati devono rispettare sempre la privacy delle persone. Vanno evitati riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi.L?interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale: non è possibile in alcun modo utilizzare questi spazi per affrontare casi personali. Ogni discussione è legata a un tema specifico e di interesse generale: chiediamo a tutti i partecipanti di rispettarlo, evitando di allargare il confronto in modo generico e indiscriminato. Non sarà tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali. Non sono ammessi contenuti che violino il diritto d?autore né l?utilizzo non autorizzato di marchi registrati.<Risposte>I canali dell'Ordine vengono moderati dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 18.00; ogni richiesta pervenuta nelle giornate non lavorative viene comunque monitorata e presa in carico.L?obiettivo è di rispondere alle richieste dei cittadini ogni volta possibile, o dirottarle agli uffici competenti per individuare la risposta più pertinente. I tempi di risposta variano in base alla tipologia di richiesta; non tutto può essere risolto attraverso i canali social media, ma sarà fatto il possibile per indicare le soluzioni migliori nei tempi minori. Il monitoraggio è, comunque, garantito anche durante le festività e i fine settimana.<Privacy>Si ricorda che il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso sulle piattaforme social utilizzate.I dati personali condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente all?Ordine degli Avvocati di Roma in qualità di gestore dei canali social saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 nonché di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti in materia di protezione dei dati personali. Per ogni approfondimento relativo al trattamento dei dati personali da parte dell?Ordine degli Avvocati di Roma è possibile consultare la Privacy Policy disponibile al seguente link: https://www.ordineavvocatiroma.it/privacy-policy/Si rende noto che i dati personali, appartenenti alle categorie particolari di dati di cui all?art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, postati in commenti o post pubblici all?interno dei canali social dell?Ordine degli Avvocati di Roma verranno inderogabilmente rimossi (vedi sezione precedente).Si invita, inoltre, l?utente a valutare con la necessaria attenzione l?opportunità, nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali, compreso l?indirizzo e mail, che possano rivelarne, anche indirettamente, l?identità, nonché di pubblicare foto o video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e luoghi.È necessario prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi, dati che possano rivelare, anche indirettamente, l?identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate all?autore del post. Si avverte che i dati e gli interventi inseriti sono visibili e consultabili da qualsiasi utente che acceda al sito o al social network ed indicizzabili e reperibili anche dai motori di ricerca generalisti.<Contatti>Gli utenti possono rivolgere le loro segnalazioni (ad esempio per segnalare abusi o violazioni del copyright) all'Ufficio Stampa ufficiostampa@ordineavvocati.roma.it

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI - 05.01.2021

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI - 05.01.2021

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALIRedatto dalla Commissione di Diritto Penale Coordinata dal Cons. Avv. Irma ContiINTRODUZIONECon il Decreto ?Ristori? (n.137/20) e i Provvedimenti del D.G.S.I.A. susseguitesi negli ultimi mesi (da ultimo quello del 9.11.2020) è stato introdotto e disciplinato il deposito telematico di tutti gli atti penali.Successivamente, anche in seguito a problematiche di tipo interpretativo in ordine agli atti che possono essere depositati, con la legge n. 176/20 (entrata in vigore il 25.12.2020) con la quale è stata disposta la conversione in legge del cd. ?Decreto Ristori? (e la formale abrogazione dei decreti Ristori Bis, ter e quater le cui disposizioni sono unite al testo del primo decreto) è stato ufficialmente introdotta per il periodo emergenziale la possibilità di procedere al deposito telematico delle impugnazioni.ATTI CHE POSSONO ESSERE DEPOSITATE TELEMATICAMENTEPossono essere inviati tutti i tipi di atti indirizzati a:Corte di Cassazione;Procura Generale presso la Corte di Cassazione;Corti di Appello;Procure Generali presso la Corte di Appello;Tribunali;Procure della Repubblica presso il Tribunale;Tribunali per i Minorenni;Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;Tribunali e Uffici di Sorveglianza.Giudici di Pace.Per quanto riguarda le impugnazioni, In sede di conversione e pubblicazione, l?art. 24 del D.L. 137/2020 dei commi da 6-bis a 6-undecies ha previsto la possibilità di depositare telematicamente ?tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354?.Sarà quindi possibile depositare appelli, ricorsi, motivi nuovi, opposizioni a decreti penale di condanna e a richieste di archiviazione, istanze di riesame e appelli cautelari, reclami previsti dall?ordinamento penitenziario.Ovviamente, tali disposizioni non modificano quanto disposto dal codice di rito in merito alle forme e alle modalità di presentazione dell?impugnazione (restando ovviamente consentite le modalità tradizionali di deposito in cancelleria e di trasmissione a mezzo raccomandata).FINO A QUANDO È POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI?Il deposito è possibile esclusivamente nell?attuale periodo di emergenza sanitaria, e quindi, salvo ulteriori e possibili proroghe, fino al 31.01.2021.IN QUALE PERIODO E POSSIBILE DEPOSITARE ATTI DI IMPUGNAZIONE? CHE COSA PREVEDE LA DISCIPLINA TRANSITORIA?La disciplina sul deposito delle impugnazioni riguarda tutte le quelle presentate successivamente all?entrata in vigore della legge di conversione (25.12.2020) e fino al 31.01.2021 (salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza).E? stata, comunque, introdotta una disciplina transitori ? ex art. 24 comma 6 decies e comma 4 L.176/2020 con rif. DL 137/2020 e D. DGSIA 9.11.2020 - in forza della quale conservano efficacia tutti gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali (in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente presenti nel decreto del D.G.S.I.A. del 9.11.2020) depositati telematicamente dal 27.10.2020 (data dell?entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) al 25.12.2020 (entrata in vigore della legge di conversione n.176/2020).QUALI SONO LE MODALITA? PREVISTE PER I DEPOSITI?- Per il deposito di atti (memorie, istanze, nomine) indirizzati alla Procura riguardanti la fase successiva all?avviso ex art. 415-bis c.p.p. è previsto esclusivamente l?invio tramite il portale telematico P.S.T. del Ministero della Giustizia.- Per accedere al portale basta collegarsi al seguente link https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp con il proprio dispositivo di firma digitale collegato al pc e, dopo aver cliccato sulla casella ?login? e aver inserito il pin della firma digitale, basta cliccare sul pulsante ?Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali? e seguire i passi successivi presenti a schermo;- Per tutti gli altri atti, l?unica modalità di deposito telematico prevista è quella tramite pec.CHE TIPO DI FILE POSSONO ESSERE INVIATI?L?articolo 2 del Provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 prevede una serie di requisiti per i file da trasmettere a mezzo pec o attraverso il portale del P.S.T. del Ministero della Giustizia:-tutti i file devono essere in formato pdf;-l?atto (esclusi gli allegati) deve essere un pdf ?nativo?: quindi dovrò essere redatto con word o altri programmi di videoscrittura e dovrà essere salvato in PDF (per farlo, basta cliccare su ?File??"Salva Come??e selezionare il formato pdf);-non potranno, pertanto, essere inviati pdf ottenuti da una semplice scansione dell?atto stampato e poi scannerizzato in quanto il provvedimento del D.G.S.I.A. ?non ammette la scansione di immagini?; -gli allegati all?atto, invece, dovranno essere specificamente indicati e potranno essere scansiti e salvati in formato pdf. La scansione non dovrà superare la risoluzione massima di 200 DPI (per verificare tale risoluzione, bisogna controllare le impostazioni dello scanner dal software che si utilizza per le scansioni);- i file (atto ed allegati per l?attestazione di conformità all?originale) dovranno essere firmati digitalmente prima dell'invio (formati accettati PAdES o CAdES);-i file trasmessi non potranno superare in totale la dimensione di 30mb (per conoscere la dimensione di un file, basta cliccare col tasto destro, selezionare ?proprietà? e verificare, sulla finestra che si apre, la dimensione);- in caso di allegati più pesanti il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più pec. Il deposito sarà ritenuto tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (ore 13.00).A QUALI PEC DOVRANNO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DA DEPOSITARE TELEMATICAMENTE?Gli unici indirizzi pec utili per il deposito degli atti sono quelli indicati all?elenco allegato al provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 che contiene le pec di tutti gli Uffici Giudiziari d?Italia.Ciononostante, a seconda del singolo Tribunale, sono sorti problemi interpretativi che hanno richiesto provvedimenti ?illustrativi? da parte dei singoli uffici.Nei paragrafi successivi saranno analizzate prima le modalità di invio di tutti gli atti e successivamente, quelle degli atti di impugnazioni.MODALITÀ E ORARI PER L?INVIO DELLE PECPer quanto attiene agli Uffici giudiziari Romani, come previsto dal protocollo del 24.11.2020 e nella successiva correzione del 25.11.2020 (entrambi scaricabili dai link presenti nel post) la pec di trasmissione degli atti dovrà contenere, nell'oggetto, l?indicazione:- dell?Ufficio o sezione dibattimentale o codice identificativo dei singoli uffici della sezione GIP;- del numero di RGNR o RG e del nome della parte assistita;- della tipologia dell'atto inviato.Gli atti pervenuti dopo le ore 13.00 saranno considerati pervenuti il giorno successivo; gli atti pervenuti oltre le ore 13 del sabato saranno considerati pervenuti il lunedì successivo.COME DEPOSITARE TELEMATICAMENTE UN ATTO IN TRIBUNALECome previsto dal protocollo del 25.11.2020, l?atto e la documentazione allegata potrà essere inviata agli indirizzi:-depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati a GIP e GUP;-depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Tribunale del Riesame;-depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati all?Ufficio Misure di Prevenzione;-depositoattipenali4.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Corte di Assise;-depositoattipenali5.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni dibattimentali n. 1, 2, 4, 5 e 6 del Tribunale;-depositoattipenali6.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni dibattimentali n. 7, 8, 9 e 10 del Tribunale.COME DEPOSITARE TELEMATICAMENTE UN ATTO IN PROCURACome evidenziato in precedenza, per gli atti successivi all?avviso ex art. 415-bis c.p.p. è ammesso esclusivamente il deposito attraverso la piattaforma PST del Ministero della Giustizia. Per tutti gli altri depositi sarà possibile trasmettere gli atti via pec agli indirizzi:-depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 1;-depositoattipenali2.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati ai singoli Sostituti Procuratori della Repubblica;-depositoattipenali3.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 3;-depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 4;-depositoattipenali5.procura.roma@giustiziacert.it per tutte le persone offese e i rispettivi difensori che abbiano già presentato denuncia o querela per reati rientranti nel cd. Codice Rosso con il solo fine di chiedere informazioni in ordine al numero di procedimento e al PM assegnatario;-depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it per il deposito di atti di opposizione alla richiesta di archiviazione ?ad eccezione dei casi in cui la notifica dell?avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla Segreteria SDAS 4?.COME DEPOSITARE UN ATTO IN CORTE D?APPELLOIl Protocollo adottato dalla Corte d?Appello di Roma prevede l?invio di atti, istanze, memorie e documenti ai seguenti indirizzi:-depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Prima Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Seconda Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Terza Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Quarta Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti riguardanti: procedimenti pervenuti in cancelleria centrale e non ancora assegnati ad una singola sezione, specificando nell?oggetto ?CANCELLERIA CENTRALE?; procedimenti penali di competenza della Corte di Assise di Appello specificando nell?oggetto ?CORTE DI ASSISE DI APPELLO?;-depositoattipenali6.ca.roma@giustiziacert.it per tutte le istanze riguardanti il rilascio copie penali in carico presso lo sportello Unico penale. COME DEPOSITARE UN ATTO INDIRIZZATO ALLA CORTE DI CASSAZIONEIl deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi pec:- depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni Unite penali e alla I sezione Penale;- depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Seconda Sezione Penale;- depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Terza Sezione Penale;- depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quarta Sezione Penale;- depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quinta Sezione Penale;- depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Sesta Sezione Penale;- depositoattipenali7.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Settima Sezione Penale. COME DEPOSITARE UN ATTO AL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE PER I MINORENNIIl deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi pec: depositoattipenali.tribmin.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Tribunale per i Minorenni (specificando altresì se si tratta di un procedimento dibattimentale o in fase GIP/GUP); depositoattipenali.procmin.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni; depositoattipenali.gdp.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Giudice di Pace Penale.COME DEPOSITARE UN ATTO INDIRIZZATO AL TRIBUNALE E ALL?UFFICIO DI SORVEGLIANZAGli atti dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi: depositoattipenali.uffsorv.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti di competenza dell?Ufficio di Sorveglianza di Roma; depositoattipenali.tribsorv.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti di competenza del Tribunale di Sorveglianza d Roma.A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE NEL MERITOLe impugnazioni dovranno essere:- trasmesse dall?indirizzo di posta elettronica certificata intestato al difensore e presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia;- ai sensi del comma 6-ter, inviate all?indirizzo pec (presente nell?allegato al Decreto D.G.S.I.A. del 9.11.2020) dell?ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (a tal fine non si applicano le disposizioni previste dall?art. 582 comma 2 c.p.p.).A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE CAUTELARIIn caso di riesame o appello avverso una misura cautelare personale o reale, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, l?atto dovrà essere trasmesso all?indirizzo pec del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7 c.p.p. (e quindi il Tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza).A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI I MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE SUCCESSIVE ALLE IMPUGNAZIONII motivi nuovi e le memorie dovranno essere inviati rispettando le regole appena illustrate all?indirizzo pec del ?Giudice dell?Impugnazione?IN QUALI CASI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE PUO? ESSERE RITENUTO INAMMISSIBILEOltre ai casi previsti dal codice di rito, il comma 6-sexies prevede l?inammissibilità dell?atto di impugnazione quandoa) l?atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;b) le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis (gli allegati) non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all?originale;c) l?atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;d) quando l?atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;e) quando l?atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l?ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all?articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.INDIRIZZI TRIBUNALE DI ROMA Per offrire un esempio pratico relativo al Tribunale di Roma, l?Avvocato che vorrà presentare un atto di impugnazione, dovrà seguire tutte le prescrizioni imposte dal decreto e che sono state fino ad ora illustrate e trasmettere l?atto di appello dal proprio indirizzo di posta elettronica a:- depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert. nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal GIP o dal GUP;- depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Sezione Speciale per le Misure di Prevenzione;- depositoattipenali4.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Corte di Assise;- depositoattipenali5.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalle sezioni 1,2,4,5 e 6 del Tribunale in composizione Monocratica o Collegiale;- depositoattipenali6.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalle sezioni 7, 8, 9 e 10 del Tribunale in composizione Monocratica o Collegiale.- depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli appelli cautelari o le istanze di riesame personali o reali. Allo stesso indirizzo potranno essere inviati anche memorie e motivi nuovi;- depositoattipenali.tribmin.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Tribunale dei Minorenni;- depositoattipenali.gdp.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Giudice di Pace;--depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello;-depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello;-depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello;-depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Appello; -depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Corte di Assise di Appello specificando nell?oggetto ?CORTE DI ASSISE DI APPELLO?;- -depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it per il deposito di atti di opposizione alla richiesta di archiviazione ?ad eccezione dei casi in cui la notifica dell?avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla Segreteria SDAS 4? (in quest?ultimo caso, depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it);- depositoattipenali.uffsorv.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dall?Ufficio di Sorveglianza;- depositoattipenali.tribsorv.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Tribunale di SorveglianzaPubblicazione e diffusione a cura del Dipartimento Comunicazione (Cons. Avv. Andrea Pontecorvo)SCARICA QUI IL PDF DELL'ARTICOLO: Il Deposito telematico degli atti penali