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2021-01-05

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Il Discorso del Presidente Paolo Nesta all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025

Il Discorso del Presidente Paolo Nesta all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2025 PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL COA DI ROMA PAOLO NESTA "Sig. Presidente della Corte, Sig. Procuratore Generale, Autorità tutte presenti, Care Colleghe e Colleghi, intervengo alla cerimonia distrettuale di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, quale rappresentante dell’Avvocatura romana e distrettuale, nella consapevolezza che l’inaugurazione dell’anno giudiziario è un’occasione importante per fare un bilancio sull’andamento della Giustizia in Italia e per rinnovare il nostro impegno in favore di una giustizia efficiente, equa e vicina ai cittadini. - La Riforma Cartabia, di cui al DLGS 150/2022, ha perseguito la finalità, come è noto, di accelerare i tempi dei processi mediante la semplificazione delle procedure e la modernizzazione del sistema giudiziario italiano, nel settore civile e in quello penale. Ebbene questo obiettivo, in particolare con riferimento al settore civile, non appare essere stato conseguito, tenuto conto dell’attuale durata effettiva dei giudizi e del c.d. disposition time. Il dato, che emerge al riguardo, è l’aumento della durata media effettiva dei procedimenti civili in Tribunale, 460 giorni nel 2023, in crescita rispetto ai 433 giorni del 2022, e 466 giorni al 30 giugno 2024 con prevedibile aumento nel secondo semestre del 2024, tenuto conto del periodo feriale e del conseguente rallentamento delle attività. Va rilevato, però, che l’arretrato è in calo, atteso che i procedimenti, pendenti in Tribunale da oltre tre anni, alla fine del 2023 erano 254158, con una riduzione del 17% rispetto al 2022 e del 21,8% rispetto al 2021. Parimenti, nell’ambito della Corte d’Appello di Roma l’arretrato ultra biennale, ponendo a raffronto i dati del 2020 con quelli dell’anno 2023, risulta diminuito da 23.306 a 17.246 procedimenti nel settore civile (meno 32%) e da 32.630 a 30.312 procedimenti nel settore penale (meno 7,6%), con significativa riduzione, peraltro, dei procedimenti definiti per intervenuta prescrizione, pari al 53,22% nell’anno 2020 ed al 34,6% nel 2023. In presenza di tale situazione di criticità è entrato in vigore recentemente il DLGS n. 164/2024, noto come correttivo della Riforma Cartabia, con l’intento di perfezionare e chiarire alcuni aspetti della precedente Riforma e, quindi, di rendere le procedure più snelle, così garantendo una migliore funzionalità del processo civile. - Pur nell’apprezzamento dello sforzo di migliorare l’efficienza del processo civile, non può essere sottaciuto che le riforme del processo non sono sufficienti per risolvere il problema del carico processuale e della sollecita definizione dei procedimenti, se non si pone rimedio a quello che è il vero “vulnus”, ossia la carenza di strutture e soprattutto di organico dei Giudici e del personale amministrativo, che si protrae, ormai, da decenni e che è andato sempre più accentuandosi. Tale carenza, avvertita in quasi tutti i Distretti giudiziari italiani, assume aspetti di particolare gravità nel distretto della Corte d’Appello di Roma, dove i Giudici e gli Avvocati sono chiamati ad operare in una realtà territoriale, straordinaria per dimensioni e popolazione, con risorse insufficienti se rapportate alla mole dei procedimenti pendenti. - Parimenti inaccettabile è la situazione degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto del Lazio e soprattutto di Roma, dove esiste una scopertura dell’organico dei Giudici, in misura superiore al 72%, essendo stati in servizio, nel 2024, 56 Giudici sui 210 previsti, a fronte di una pendenza, su base annua, nel settore civile di oltre 33 mila ricorsi per decreto ingiuntivo e di 29 mila cause tra ordinarie e opposizioni a sanzioni amministrative, trattate da soli 41 Giudici assegnati al settore civile e con ugual situazione deficitaria nel settore penale. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, negli scorsi mesi, è intervenuto per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Autorità, lamentando non solo l’inaccettabile ritardo nella trattazione dei giudizi, ma anche evidenziando che l’ulteriore aumento di competenza del Giudice di Pace, previsto nell’anno 2025, avrebbe reso la situazione insostenibile, tenuto conto anche della grave carenza del personale amministrativo. In tale contesto abbiamo proposto alle Autorità ministeriali e al CSM soluzioni concrete, che prevedevano l’immediata immissione nelle funzioni giudicanti dei Giudici Onorari di Pace, già vincitori del concorso ed assegnati per un biennio all’Ufficio per il Processo del Tribunale. Prendiamo atto che un primo passo è stato fatto in quanto il Ministro della Giustizia con decreto legge 29 novembre 2024 n. 178 ha ridotto ad un anno l’assegnazione dei Giudici di Pace all’Ufficio per il Processo e a tal riguardo va sottolineata la tempestività con la quale il Presidente FF del Tribunale di Roma, subito dopo l’intervenuta modifica legislativa, ha disposto, in data 12.12.2024, l’immediata assegnazione di 16 Giudici presso gli Uffici del Giudice di Pace di Roma. - Uno dei capisaldi della Riforma Cartabia è la digitalizzazione del processo civile, certamente utile e in linea con l’evoluzione tecnologica, ma che, però, non deve andare a scapito della certezza del diritto, del giusto processo e della tutela delle garanzie difensive, con particolare riferimento al contraddittorio e all’oralità del processo, significativamente necessaria e, in taluni casi, indispensabile per realizzare il concetto di Giustizia. Purtroppo dobbiamo constatare l’esistenza di ostacoli legata alla mancata formazione del personale, all’inadeguata ed insufficiente manutenzione del sistema informatico esistente, che incide negativamente sul regolare funzionamento della Giustizia, creando situazioni di grave disagio agli operatori e agli Avvocati, nell’espletamento della loro attività. Difficoltà accentuata, per gli Avvocati, dalla mancata realizzazione di un'unica piattaforma, pur reiteratamente richiesta dall’Avvocatura e ribadita da una proposta di legge giacente in Parlamento, con identiche regole per tutti i riti, così da superare i sette distinti canali di deposito e di consultazione, oggi esistenti. - Siamo consapevoli che l’incremento degli organici dei Giudici e del personale amministrativo, unitamente al rinnovamento e all’efficace manutenzione delle piattaforme digitali, comportano un costo rilevante per lo Stato che deve farsi carico delle esigenze di bilancio, in funzione di altri servizi pubblici essenziali da assicurare alla cittadinanza. Dobbiamo osservare, però, che la Giurisdizione è una funzione primaria dello Stato e, quindi, deve poter fruire delle necessarie risorse economiche da porre a carico del sistema fiscale. Risorse economiche, peraltro, di non scarsa entità, tenuto conto del rilevante gettito derivante dalla Giurisdizione, in particolare dal contributo unificato e dall’imposta di registro applicata sui provvedimenti giudiziari. - Né può essere condivisa la recente novità normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14 del DPR 30.05.2012, recante il Testo Unico sulle spese di Giustizia, con la prevista impossibilità di iscrivere a ruolo le cause civili, salvi i casi di esenzione, qualora non sia effettuato il pagamento di almeno € 43,00. L’introduzione di tale pagamento, come peraltro accaduto nel corso degli ultimi anni con l’abnorme aumento del contributo unificato, limita l’accesso alla giustizia civile dei soggetti più deboli, economicamente e socialmente, in violazione del principio, costituzionalmente riconosciuto, che l’accesso alla Giustizia deve essere consentito a tutti, avendo consapevolezza che il problema del carico processuale non si risolve rendendo più difficoltoso o discriminando l’accesso alla Giustizia o comprimendo i diritti della Difesa. La Giustizia è un diritto universale e non un privilegio riservato a chi può permetterselo. - Parimenti nel settore penale la riforma Cartabia ha perseguito l’obiettivo di accelerare la definizione dei processi e di ridurre il numero dei procedimenti pendenti limitando, però, in taluni casi, l’effettività del diritto di difesa e dei valori del giusto processo nel nome di una pretesa efficienza e velocizzazione dei processi, come se il diritto di difesa fosse un ostacolo alla loro rapida conclusione, tale da giustificare sia la compressione dell’autonomo potere di impugnazione del difensore in danno dei soggetti più deboli, sia la previsione di nuove ipotesi di decadenza e d’inammissibilità legate ad aspetti puramente tecnici (errori nei depositi telematici o meramente formali come nei giudizi di impugnazione). Al riguardo è fortemente avvertita dall’Avvocatura l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla eliminazione di tutte quelle norme della riforma Cartabia che hanno limitato il diritto di difesa, così da ricostituire l’identità ed il ruolo costituzionalmente riconosciuto al difensore. La funzione giurisdizionale non può essere esercitata correttamente, secondo i dettami della Costituzione, se nell’esercizio di tale funzione non viene garantita l’effettività del diritto di difesa ed ogni sua ingiustificata limitazione viola i principi di legalità e democrazia, che costituiscono l’essenza dello Stato di diritto. L’Avvocatura è pronta a tutelare tali indefettibili e non negoziabili principi, sensibilizzando la società civile, i politici e gli organi di informazione, anche per ridurre significativamente la distanza esistente tra la cultura costituzionale dei diritti e la cultura sociale dominante, spesso orientata verso una deriva così giustizialista da identificare il difensore come complice del criminale o, ancor peggio, come difensore del crimine. E’ necessario diffondere la cultura del garantismo e far comprendere all’opinione pubblica che ogni cittadino, anche se accusato di efferati delitti, ha diritto alla difesa, che non deve essere in alcun modo limitata né tantomeno demonizzata. - Esprimiamo, altresì, la più profonda preoccupazione e lo sconcerto per le condizioni nelle quali continuano a vivere i detenuti nelle carceri italiane, senza che nessuno ascolti i continui appelli al rispetto dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione. Carceri fatiscenti, sovraffollamento, condizioni degradate di vita anche per il personale di polizia penitenziaria, che hanno determinato, nel 2024, 88 suicidi tra i detenuti e anche suicidi tra il personale penitenziario. Di fronte a questa situazione drammatica, richiamata recentemente dallo stesso Presidente della Repubblica, è indispensabile intervenire senza preconcetti ideologici o visioni di parte, operando nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione, il quale sancisce che le pene non debbono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere, invece, alla rieducazione del condannato. - Una questione cruciale e di attualità è la separazione delle carriere tra il Pubblico Ministero ed il Giudice. Al riguardo è necessario, nell’interesse primario dei cittadini, che sia evitata, pur nella diversità delle posizioni, una improduttiva e rigida contrapposizione tra i poteri dello Stato ed in tal senso l’Avvocatura è pronta ad impegnarsi, nei modi consentiti e nelle sedi opportune, per superare la grave conflittualità esistente. Va ribadito, però, il principio secondo cui il processo accusatorio richiede un Giudice terzo e imparziale rispetto al Pubblico Ministero e al Difensore nell’ambito di un contraddittorio che si deve svolgere, in attuazione dell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, in condizioni di parità tra accusa e difesa, da intendersi non come uguaglianza di poteri tra PM e Difensori, ma come riconoscimento alla Difesa di poteri idonei a controbilanciare quelli spettanti al PM, il che vuol dire tutela assoluta e rafforzamento delle garanzie difensive per realizzare un effettivo contraddittorio. Il Giudice non solo deve essere ma anche apparire terzo e imparziale nella percezione dei cittadini e l’unicità della carriera tra Giudice e Pubblico Ministero, il fatto di provenire dallo stesso concorso, la possibilità del passaggio da una funzione all’altra, sia pure con i limiti introdotti, si rivelano fattori che incidono negativamente su tale percezione. Parità delle parti da attuare, sia ben chiaro, garantendo in modo assoluto l’autonomia e l’indipendenza del Pubblico Ministero, escludendo ogni controllo dell’esecutivo. Ciò in quanto ciascuno dei poteri dello Stato -legislativo, esecutivo e giudiziario- nessuno escluso, è tenuto a rispettare concretamente ed in ogni circostanza il principio della separazione dei poteri, evitando di porre in essere condotte che vadano a violare tale fondamentale principio, espressione della democrazia dello Stato e della volontà dei cittadini. Proprio l’esigenza di garantire l’effettività dell’autonomia, indipendenza ed obiettività, esige che il Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale sia immune da condizionamenti, specialmente di carattere politico, non spettando al Pubblico Ministero e nemmeno ai Giudici la risoluzione dei problemi sociali né una valutazione di carattere etico dei politici, avendo la Magistratura soltanto il compito di accertare, nel processo penale, la sussistenza o meno di fattispecie di reato nella condotta posta in essere dai soggetti in esso coinvolti. - Lo scorso anno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ci eravamo soffermati sul ruolo, sempre più importante, che stava assumendo l’Intelligenza Artificiale, anche nell’ambito della Giustizia. A distanza di un anno constatiamo che siamo in una fase di costante evoluzione e di profonda trasformazione, in cui le tecnologie intelligenti cambieranno sempre più il volto del settore legale. Realisticamente siamo di fronte ad una nuova stagione dell’umanità e l’IA, con riferimento specifico alla Giustizia, costituirà un importante strumento per definire in tempi ragionevolmente brevi i processi, così da consentire l’attuazione del principio sancito dall’art. 111 della Costituzione. L’IA potrà costituire un importante banca dati, utile per la ricerca di filoni giurisprudenziali e per individuare gli orientamenti delle Corti e dei Tribunali territoriali, così da evitare inutili e costose vertenze giudiziarie. Sarà certamente utile per essere superiore all’uomo per quanto concerne la capacità di memoria, il lavoro ininterrotto, l’esclusione della incompetenza e della arbitrarietà, ma, come rilevato dalla Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia, l’Intelligenza Artificiale, ossia la macchina, non è in grado: di sostituirsi all’essere umano nell’effettuazione di un ragionamento giuridico, men che meno di carattere sillogistico; nella scelta e nella interpretazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere; non ha coscienza, intuizione, sensibilità, capacità di pensiero e di adattamento ad un fatto imprevedibile. Si basa, infatti, soltanto su precedenti contenuti in un software progettato senza alcuna garanzia di oggettività e competenza, oppure orientato a piacimento di chi lo ha creato. Sarà compito degli operatori del diritto, Avvocati e Giudici, approfondire i meccanismi specifici del settore tecnico – informatico, così da capire in che modo gli stessi possano essere messi a disposizione della collettività per conseguire benefici nel settore della Giustizia, compatibilmente con il rispetto dei principi della Costituzione. - In un’epoca che vede l’accentuarsi delle disuguaglianze e l’acuirsi dei conflitti, gli Avvocati, quali garanti della legalità e difensori dei diritti, memori che il Diritto come diceva Ulpiano, è “l’arte del buono e dell’equo”, ribadiscono l’impegno a tutelare con umanità e senso del dovere, i diritti fondamentali dell’uomo, difendendo la centralità della persona in tutte le sue dimensioni -dignità, libertà, uguaglianza- con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione. Il nostro impegno non si esaurisce nell’aula di un Tribunale, ma intendiamo contribuire alla realizzazione di una società più giusta, dove i diritti fondamentali siano effettivamente garantiti a tutti, senza eccezioni. Pertanto, ad ogni componente rappresentativa dell’Avvocatura, istituzionale e politica, deve essere attribuito sempre il giusto riconoscimento ed adeguato rispetto e non è accettabile che il loro valore rappresentativo, ex lege previsto, sia sminuito e marginalizzato, come purtroppo accaduto recentemente, con provvedimenti inopportuni e, peraltro, privi di adeguata motivazione, che vanno ad incidere negativamente - non per fatto imputabile all’Avvocatura - sul rapporto esistente tra soggetti indispensabili per una corretta amministrazione della Giustizia. La Speranza ha due figli, diceva Sant’Agostino: il primo è l’Indignazione, il secondo è il Coraggio. L’indignazione serve per farci capire ciò che non ci piace, ciò che non riusciamo più a tollerare ed il coraggio serve per cambiare ciò che non ci piace. Ebbene, noi Avvocati nell’ambito di una collaborazione costruttiva con le Istituzioni e la Magistratura, basata sul rispetto reciproco e condivisione di obiettivi comuni, coltiviamo la Speranza che anche con il nostro determinante contributo in Italia si realizzi una Giustizia pronta ed efficiente, in grado di rispondere alle esigenze reali della società, così divenendo un presidio di legalità e uno strumento di pace sociale. Con tale auspicio, a nome dell’Avvocatura romana e di quella del Distretto della Corte d’Appello di Roma, porgo al Presidente della Corte, al Procuratore Generale e a tutti gli operatori della Giustizia, i migliori auguri di buon lavoro." Roma, 25.01.2025

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI - 05.01.2021

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI - 05.01.2021

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALIRedatto dalla Commissione di Diritto Penale Coordinata dal Cons. Avv. Irma ContiINTRODUZIONECon il Decreto ?Ristori? (n.137/20) e i Provvedimenti del D.G.S.I.A. susseguitesi negli ultimi mesi (da ultimo quello del 9.11.2020) è stato introdotto e disciplinato il deposito telematico di tutti gli atti penali.Successivamente, anche in seguito a problematiche di tipo interpretativo in ordine agli atti che possono essere depositati, con la legge n. 176/20 (entrata in vigore il 25.12.2020) con la quale è stata disposta la conversione in legge del cd. ?Decreto Ristori? (e la formale abrogazione dei decreti Ristori Bis, ter e quater le cui disposizioni sono unite al testo del primo decreto) è stato ufficialmente introdotta per il periodo emergenziale la possibilità di procedere al deposito telematico delle impugnazioni.ATTI CHE POSSONO ESSERE DEPOSITATE TELEMATICAMENTEPossono essere inviati tutti i tipi di atti indirizzati a:Corte di Cassazione;Procura Generale presso la Corte di Cassazione;Corti di Appello;Procure Generali presso la Corte di Appello;Tribunali;Procure della Repubblica presso il Tribunale;Tribunali per i Minorenni;Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;Tribunali e Uffici di Sorveglianza.Giudici di Pace.Per quanto riguarda le impugnazioni, In sede di conversione e pubblicazione, l?art. 24 del D.L. 137/2020 dei commi da 6-bis a 6-undecies ha previsto la possibilità di depositare telematicamente ?tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354?.Sarà quindi possibile depositare appelli, ricorsi, motivi nuovi, opposizioni a decreti penale di condanna e a richieste di archiviazione, istanze di riesame e appelli cautelari, reclami previsti dall?ordinamento penitenziario.Ovviamente, tali disposizioni non modificano quanto disposto dal codice di rito in merito alle forme e alle modalità di presentazione dell?impugnazione (restando ovviamente consentite le modalità tradizionali di deposito in cancelleria e di trasmissione a mezzo raccomandata).FINO A QUANDO È POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI?Il deposito è possibile esclusivamente nell?attuale periodo di emergenza sanitaria, e quindi, salvo ulteriori e possibili proroghe, fino al 31.01.2021.IN QUALE PERIODO E POSSIBILE DEPOSITARE ATTI DI IMPUGNAZIONE? CHE COSA PREVEDE LA DISCIPLINA TRANSITORIA?La disciplina sul deposito delle impugnazioni riguarda tutte le quelle presentate successivamente all?entrata in vigore della legge di conversione (25.12.2020) e fino al 31.01.2021 (salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza).E? stata, comunque, introdotta una disciplina transitori ? ex art. 24 comma 6 decies e comma 4 L.176/2020 con rif. DL 137/2020 e D. DGSIA 9.11.2020 - in forza della quale conservano efficacia tutti gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali (in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente presenti nel decreto del D.G.S.I.A. del 9.11.2020) depositati telematicamente dal 27.10.2020 (data dell?entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) al 25.12.2020 (entrata in vigore della legge di conversione n.176/2020).QUALI SONO LE MODALITA? PREVISTE PER I DEPOSITI?- Per il deposito di atti (memorie, istanze, nomine) indirizzati alla Procura riguardanti la fase successiva all?avviso ex art. 415-bis c.p.p. è previsto esclusivamente l?invio tramite il portale telematico P.S.T. del Ministero della Giustizia.- Per accedere al portale basta collegarsi al seguente link https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp con il proprio dispositivo di firma digitale collegato al pc e, dopo aver cliccato sulla casella ?login? e aver inserito il pin della firma digitale, basta cliccare sul pulsante ?Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali? e seguire i passi successivi presenti a schermo;- Per tutti gli altri atti, l?unica modalità di deposito telematico prevista è quella tramite pec.CHE TIPO DI FILE POSSONO ESSERE INVIATI?L?articolo 2 del Provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 prevede una serie di requisiti per i file da trasmettere a mezzo pec o attraverso il portale del P.S.T. del Ministero della Giustizia:-tutti i file devono essere in formato pdf;-l?atto (esclusi gli allegati) deve essere un pdf ?nativo?: quindi dovrò essere redatto con word o altri programmi di videoscrittura e dovrà essere salvato in PDF (per farlo, basta cliccare su ?File??"Salva Come??e selezionare il formato pdf);-non potranno, pertanto, essere inviati pdf ottenuti da una semplice scansione dell?atto stampato e poi scannerizzato in quanto il provvedimento del D.G.S.I.A. ?non ammette la scansione di immagini?; -gli allegati all?atto, invece, dovranno essere specificamente indicati e potranno essere scansiti e salvati in formato pdf. La scansione non dovrà superare la risoluzione massima di 200 DPI (per verificare tale risoluzione, bisogna controllare le impostazioni dello scanner dal software che si utilizza per le scansioni);- i file (atto ed allegati per l?attestazione di conformità all?originale) dovranno essere firmati digitalmente prima dell'invio (formati accettati PAdES o CAdES);-i file trasmessi non potranno superare in totale la dimensione di 30mb (per conoscere la dimensione di un file, basta cliccare col tasto destro, selezionare ?proprietà? e verificare, sulla finestra che si apre, la dimensione);- in caso di allegati più pesanti il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più pec. Il deposito sarà ritenuto tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (ore 13.00).A QUALI PEC DOVRANNO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DA DEPOSITARE TELEMATICAMENTE?Gli unici indirizzi pec utili per il deposito degli atti sono quelli indicati all?elenco allegato al provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 che contiene le pec di tutti gli Uffici Giudiziari d?Italia.Ciononostante, a seconda del singolo Tribunale, sono sorti problemi interpretativi che hanno richiesto provvedimenti ?illustrativi? da parte dei singoli uffici.Nei paragrafi successivi saranno analizzate prima le modalità di invio di tutti gli atti e successivamente, quelle degli atti di impugnazioni.MODALITÀ E ORARI PER L?INVIO DELLE PECPer quanto attiene agli Uffici giudiziari Romani, come previsto dal protocollo del 24.11.2020 e nella successiva correzione del 25.11.2020 (entrambi scaricabili dai link presenti nel post) la pec di trasmissione degli atti dovrà contenere, nell'oggetto, l?indicazione:- dell?Ufficio o sezione dibattimentale o codice identificativo dei singoli uffici della sezione GIP;- del numero di RGNR o RG e del nome della parte assistita;- della tipologia dell'atto inviato.Gli atti pervenuti dopo le ore 13.00 saranno considerati pervenuti il giorno successivo; gli atti pervenuti oltre le ore 13 del sabato saranno considerati pervenuti il lunedì successivo.COME DEPOSITARE TELEMATICAMENTE UN ATTO IN TRIBUNALECome previsto dal protocollo del 25.11.2020, l?atto e la documentazione allegata potrà essere inviata agli indirizzi:-depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati a GIP e GUP;-depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Tribunale del Riesame;-depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati all?Ufficio Misure di Prevenzione;-depositoattipenali4.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Corte di Assise;-depositoattipenali5.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni dibattimentali n. 1, 2, 4, 5 e 6 del Tribunale;-depositoattipenali6.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni dibattimentali n. 7, 8, 9 e 10 del Tribunale.COME DEPOSITARE TELEMATICAMENTE UN ATTO IN PROCURACome evidenziato in precedenza, per gli atti successivi all?avviso ex art. 415-bis c.p.p. è ammesso esclusivamente il deposito attraverso la piattaforma PST del Ministero della Giustizia. Per tutti gli altri depositi sarà possibile trasmettere gli atti via pec agli indirizzi:-depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 1;-depositoattipenali2.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati ai singoli Sostituti Procuratori della Repubblica;-depositoattipenali3.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 3;-depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 4;-depositoattipenali5.procura.roma@giustiziacert.it per tutte le persone offese e i rispettivi difensori che abbiano già presentato denuncia o querela per reati rientranti nel cd. Codice Rosso con il solo fine di chiedere informazioni in ordine al numero di procedimento e al PM assegnatario;-depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it per il deposito di atti di opposizione alla richiesta di archiviazione ?ad eccezione dei casi in cui la notifica dell?avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla Segreteria SDAS 4?.COME DEPOSITARE UN ATTO IN CORTE D?APPELLOIl Protocollo adottato dalla Corte d?Appello di Roma prevede l?invio di atti, istanze, memorie e documenti ai seguenti indirizzi:-depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Prima Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Seconda Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Terza Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Quarta Sezione Penale della Corte;-depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti riguardanti: procedimenti pervenuti in cancelleria centrale e non ancora assegnati ad una singola sezione, specificando nell?oggetto ?CANCELLERIA CENTRALE?; procedimenti penali di competenza della Corte di Assise di Appello specificando nell?oggetto ?CORTE DI ASSISE DI APPELLO?;-depositoattipenali6.ca.roma@giustiziacert.it per tutte le istanze riguardanti il rilascio copie penali in carico presso lo sportello Unico penale. COME DEPOSITARE UN ATTO INDIRIZZATO ALLA CORTE DI CASSAZIONEIl deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi pec:- depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni Unite penali e alla I sezione Penale;- depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Seconda Sezione Penale;- depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Terza Sezione Penale;- depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quarta Sezione Penale;- depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quinta Sezione Penale;- depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Sesta Sezione Penale;- depositoattipenali7.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Settima Sezione Penale. COME DEPOSITARE UN ATTO AL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE PER I MINORENNIIl deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi pec: depositoattipenali.tribmin.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Tribunale per i Minorenni (specificando altresì se si tratta di un procedimento dibattimentale o in fase GIP/GUP); depositoattipenali.procmin.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni; depositoattipenali.gdp.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Giudice di Pace Penale.COME DEPOSITARE UN ATTO INDIRIZZATO AL TRIBUNALE E ALL?UFFICIO DI SORVEGLIANZAGli atti dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi: depositoattipenali.uffsorv.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti di competenza dell?Ufficio di Sorveglianza di Roma; depositoattipenali.tribsorv.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti di competenza del Tribunale di Sorveglianza d Roma.A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE NEL MERITOLe impugnazioni dovranno essere:- trasmesse dall?indirizzo di posta elettronica certificata intestato al difensore e presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia;- ai sensi del comma 6-ter, inviate all?indirizzo pec (presente nell?allegato al Decreto D.G.S.I.A. del 9.11.2020) dell?ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (a tal fine non si applicano le disposizioni previste dall?art. 582 comma 2 c.p.p.).A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE CAUTELARIIn caso di riesame o appello avverso una misura cautelare personale o reale, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, l?atto dovrà essere trasmesso all?indirizzo pec del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7 c.p.p. (e quindi il Tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza).A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI I MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE SUCCESSIVE ALLE IMPUGNAZIONII motivi nuovi e le memorie dovranno essere inviati rispettando le regole appena illustrate all?indirizzo pec del ?Giudice dell?Impugnazione?IN QUALI CASI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE PUO? ESSERE RITENUTO INAMMISSIBILEOltre ai casi previsti dal codice di rito, il comma 6-sexies prevede l?inammissibilità dell?atto di impugnazione quandoa) l?atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;b) le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis (gli allegati) non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all?originale;c) l?atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;d) quando l?atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;e) quando l?atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l?ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all?articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.INDIRIZZI TRIBUNALE DI ROMA Per offrire un esempio pratico relativo al Tribunale di Roma, l?Avvocato che vorrà presentare un atto di impugnazione, dovrà seguire tutte le prescrizioni imposte dal decreto e che sono state fino ad ora illustrate e trasmettere l?atto di appello dal proprio indirizzo di posta elettronica a:- depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert. nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal GIP o dal GUP;- depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Sezione Speciale per le Misure di Prevenzione;- depositoattipenali4.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Corte di Assise;- depositoattipenali5.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalle sezioni 1,2,4,5 e 6 del Tribunale in composizione Monocratica o Collegiale;- depositoattipenali6.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalle sezioni 7, 8, 9 e 10 del Tribunale in composizione Monocratica o Collegiale.- depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli appelli cautelari o le istanze di riesame personali o reali. Allo stesso indirizzo potranno essere inviati anche memorie e motivi nuovi;- depositoattipenali.tribmin.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Tribunale dei Minorenni;- depositoattipenali.gdp.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Giudice di Pace;--depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello;-depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello;-depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello;-depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Appello; -depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Corte di Assise di Appello specificando nell?oggetto ?CORTE DI ASSISE DI APPELLO?;- -depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it per il deposito di atti di opposizione alla richiesta di archiviazione ?ad eccezione dei casi in cui la notifica dell?avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla Segreteria SDAS 4? (in quest?ultimo caso, depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it);- depositoattipenali.uffsorv.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dall?Ufficio di Sorveglianza;- depositoattipenali.tribsorv.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Tribunale di SorveglianzaPubblicazione e diffusione a cura del Dipartimento Comunicazione (Cons. Avv. Andrea Pontecorvo)SCARICA QUI IL PDF DELL'ARTICOLO: Il Deposito telematico degli atti penali

Social media policy dell'Ordine Avvocati di Roma

Social media policy dell'Ordine Avvocati di Roma

Social media policyAggiornamento 08.01.2021<Finalità>L'Ordine degli Avvocati di Roma utilizza i social media con finalità istituzionali e di interesse generale degli Iscritti per informare, comunicare, ascoltare e per consentire una relazione più diretta e una maggiore partecipazione alle attività svolte.I canali social - gestiti dal Dipartimento Comunicazione - sono, inoltre, utilizzati per favorire la partecipazione, il confronto e il dialogo con cittadini e utenti in generale, nell?ottica della trasparenza e della condivisione.Questo documento definisce le linee guida ("netiquette") per l'utilizzo dei social media. Tale utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni amministrative e delle norme di legge.Attualmente l'Ordine degli Avvocati di Roma informa su novità, servizi e iniziative attraverso le pagine tematiche presenti su:Facebook: https://www.facebook.com/COARoma/Twitter: https://twitter.com/ordineavvromaLinkedin: https://www.linkedin.com/company/ordineavvocatiroma/?originalSubdomain=itYoutube: https://www.ordineavvocatiroma.it/canale-youtube/Instagram: https://instagram.com/ordineavvocatiromaTelegram: https://t.me/COARomaEventuali altri account riferiti all'Ordine non sono da questo gestiti.<Contenuti>I canali vengono utilizzati per in formare circa le attività dell'Ordine e per raccogliere commenti, richieste, domande, critiche e suggerimenti che possono essere posti.I contenuti pubblicati comprendono comunicazioni sulle attività e i servizi erogati, comunicati stampa, pubblicazioni e documenti ufficiali, documenti di studio e approfondimento, novità normative, informazioni su iniziative ed eventi di settore, immagini e video istituzionali e relativi a eventi a cui l'Ordine partecipa. 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Non è tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali.<Moderazione>La moderazione da parte dell?amministrazione all?interno dei propri spazi avviene a posteriori, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione, ed è finalizzata, unicamente, al contenimento di eventuali comportamenti contrari alle norme d?uso: tutti hanno il diritto di intervenire ed esprimere la propria libera opinione in quanto nei canali social dell'Ordine non è prevista alcuna moderazione preventiva.Nei casi più gravi - e in modo particolare in caso di mancato rispetto delle regole condivise in questo documento ? l'Ordine si riserva la possibilità di cancellare i contenuti, allontanare gli utenti dai propri spazi e segnalarli ai filtri di moderazione del social network ospitante ovvero, nello specifico, saranno rimossi commenti e post che violino le condizioni esposte in questo documento.In particolare questi canali non possono essere usati per pubblicare post e commenti che siano discriminatori o offensivi nei confronti di altri utenti (presenti o meno alla discussione) di enti, associazioni, aziende o di chi gestisce e modera i canali social, per nessuna ragione.Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza o altri principi costituzionalmente riconosciuti ed in particolare: contenuti che promuovono, favoriscono, o perpetuano la discriminazione sulla base del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, credo, età, stato civile, status in status in relazione alla pubblica assistenza, nazionalità, disabilità fisica o mentale o orientamento sessuale; contenuti sessuali o link (collegamenti) a contenuti sessuali; sollecitazioni al commercio; conduzione o incoraggiamento di attività illecita; informazioni che possono tendere a compromettere la sicurezza o la sicurezza dei sistemi pubblici; contenuti che violino l'interesse di una proprietà legale o di terzi; commenti o post che presentino dati sensibili in violazione della Legge sulla privacysono inoltre scoraggiati e comunque soggetti a moderazione commenti e contenuti dei seguenti generi:commenti non pertinenti a quel particolare argomento pubblicato (off topic); osservazioni pro o contro campagne politiche o indicazioni di voto; linguaggio o contenuti offensivi; commenti e i post scritti per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social;spam; interventi inseriti ripetutamente.Per chi dovesse violare ripetutamente queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli strumenti adottati, lo staff si riserva il diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interventi e di segnalare l?utente ai responsabilidella piattaforma ed eventualmente alle forze dell?ordine preposte.Pertanto l'Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a gestire spazi di comunicazione e dialogo all?interno dei propri profili nei diversi social network chiedendo ai propri interlocutori - che hanno la possibilità di partecipare attivamente attraverso forme di interazione come i commenti, i messaggi o l?auto-pubblicazione di contenuti - il rispetto di alcune regole.A tutti si chiede di esporre la propria opinione con correttezza e misura, basandosi per quanto possibile su dati di fatto verificabili, e di rispettare le opinioni altrui.Nei social network ognuno è responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime. Non saranno comunque tollerati insulti, volgarità, offese, minacce e, in generale, atteggiamenti violenti. I contenuti pubblicati devono rispettare sempre la privacy delle persone. Vanno evitati riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi.L?interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale: non è possibile in alcun modo utilizzare questi spazi per affrontare casi personali. Ogni discussione è legata a un tema specifico e di interesse generale: chiediamo a tutti i partecipanti di rispettarlo, evitando di allargare il confronto in modo generico e indiscriminato. Non sarà tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali. 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Il monitoraggio è, comunque, garantito anche durante le festività e i fine settimana.<Privacy>Si ricorda che il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso sulle piattaforme social utilizzate.I dati personali condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente all?Ordine degli Avvocati di Roma in qualità di gestore dei canali social saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 nonché di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti in materia di protezione dei dati personali. 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