Riepilogo carrello

Il tuo carrello è vuoto

Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00

Prosegui al carrello

Nuovo Regolamento difesa di ufficio COA Roma

Nuovo Regolamento difesa di ufficio COA Roma

Gentili Colleghe e Colleghi,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dopo un'ampia e preventiva discussione in commissione e condivisione con le associazioni romane Camera Penale, ANF e ADU, ha approvato il nuovo regolamento sulla difesa d’ufficio.
A monte delle novità, resta ferma l’idea della difesa d’ufficio come servizio degli avvocati che, volontariamente, si iscrivono nell’apposito elenco per garantire i cittadini più deboli coinvolti in un procedimento penale in attuazione del ruolo sociale della nostra categoria e nel solco della nostra migliore identità.
Sarà garantita maggiormente una piena efficacia del diritto di difesa, grazie alla limitazione delle sostituzioni ex articolo 97 quarto comma CPP, con nomina di nuovo difensore titolare ex art. 97 comma primo CPP.
È superfluo considerare che lo svolgimento dell’attività dei difensori d’ufficio richieda grande senso di responsabilità e professionalità. Una tutela maggiore del decoro professionale sarà garantita dai controlli sulle assenze, scoraggiando comportamenti non in linea con le finalità dell’istituto.
Il regolamento contiene raccomandazioni deontologiche specifiche anche in tema di correttezza e probità, dignità e decoro.
Le nuove previsioni comporteranno una piena efficacia del principio di rotazione nella attribuzione degli incarichi d'ufficio, prescritto dal CNF, oltre a maggiori possibilità di incarichi per i difensori grazie all'iscrizione nell'elenco dei 'riservisti'.
Confidiamo, quindi, che questo nuovo Regolamento contribuisca a migliorare l’attività dei difensori d’ufficio nonché a renderla più efficiente e adeguata all’alto valore morale, sociale e costituzionale che le è proprio, garantendo contestualmente la piena effettività della difesa dei diritti e delle libertà che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini.

Ecco alcune tra le più importanti novità operative del regolamento per la disciplina dell’attività.

Il difensore d’ufficio deve:
1.  comunicare tempestivamente ogni eventuale impedimento allo svolgimento del turno;
2. firmare i registri tenuti presso le Associazioni delegate al servizio (CPR, ANF Roma e ADU Roma) presso il Tribunale Ordinario;
3. segnalare la presenza in cancelleria presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Sorveglianza, del tribunale per i Minorenni e il Giudice di Pace, garantendo la propria reperibilità dalle 09:00 alle 14:00;
4. volontariamente potrà scegliere di proseguire il turno fino alle ore 16, nel caso di necessità comunicata preventivamente dai Giudici alle Associazioni entro le ore 13.45;
5.  rispondere alle chiamate da parte delle Associazioni;
6.  invitare i Giudici a limitare l’utilizzo delle sostituzioni ex art. 97 c. 4 c.p.p.

Con la modifica apportata al regolamento è stato protratto di un’ora, ossia fino alle ore 14, il turno di reperibilità del difensore d’ufficio. A fronte di una maggiore disponibilità per un’ora, potrà ovviarsi alle criticità in precedenza riscontrate, atteso che spesso i procedimenti penali non si concludono entro le ore 13.00.
È stato costituito un elenco volontario di sostituti così detti “riservisti” (sei al giorno per il Tribunale Ordinario, uno per ciascuna altra giurisdizione) finalizzato ad assicurare la copertura in caso di impedimento del titolare del turno; l’impedimento va comunicato entro le 13:00 del giorno lavorativo precedente evitando al difensore d’ufficio di turno l’onere della ricerca - talvolta difficile - di un sostituto.
Per i soggetti coinvolti nel processo penale e a piede libero, la nomina d’ufficio avviene automaticamente con designazione a rotazione tramite un sistema informatizzato con linea telefonica dedicata, garantendo parità di accesso e tracciabilità.
I turni di reperibilità giornalieri (dalle 09:00 del mattino alle 09:00 di quello successivo) per arresti, fermi e atti urgenti davanti al Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni e al Tribunale Militare avranno la durata di 24 ore al fine di garantire una copertura del servizio della difesa d’ufficio per le complessive 24 ore.
Per le udienze di convalida in materia di trattenimento stranieri sono previsti due difensori al giorno; per le convalide ex Protocollo Italia-Albania sono previsti dieci difensori al giorno, sei giorni su sette, per un totale di sessanta a settimana.
Il COA verificherà le assenze non comunicate preventivamente o non giustificate successivamente, nonché le mancate risposte telefoniche durante il turno. Due assenze annuali, infine, comporteranno la convocazione presso il COA per fornire chiarimenti.

Clicca qui per leggere il nuovo regolamento