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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE
PREMESSA
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma provvede a mantenere ed aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari.
A tal fine organizza annualmente un corso di formazione per l'inserimento dei Colleghi che hanno i requisiti nell'elenco.
Al fine di garantire l'aggiornamento professionale di quanti svolgono questo delicato incarico a tutela delle persone di minore età, il Consiglio dell'Ordine organizza regolarmente seminari, giornate di studio e convegni di approfondimento. La proficua frequenza ad uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco.
Le attività svolte dai Colleghi come formatori, docenti e relatori integrano il dovere di aggiornamento.
Alla conclusione del corso, gli Avvocati, con comprovata esperienza nell'ambito delle procedure di diritto di famiglia e dei minori che ottengono l'attestato di frequenza, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile o penale.
L'inserimento nell'elenco comporta il rispetto del dovere di competenza e di aggiornamento.
Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA ha elaborato e approvato il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1. - Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale
L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma o altra formazione specialistica in materia accreditata dalla Ordine o di rilevanza universitaria, ne fanno specifica richiesta.
L'elenco è suddiviso per materia, civile e penale. Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:
Art. 2. - Iscrizione all'Elenco
La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art.1.
Art. 3 - Cancellazione ed esclusione dall'Elenco
L'Avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.
Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.
Art. 4 - La tenuta dell'Elenco
L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata ed i recapiti telefonici. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è liberamente consultabile.
La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma che può delegare a tale fine la Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente e del Consigliere facente funzioni, è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.
La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco, è triennale.
SCARICA QUI LA DOMANDA da inoltrare all'indirizzo PEC: consiglio@ordineavvocatiroma.org