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ELENCO CURATORI SPECIALI DEL MINORE

ELENCO CURATORI SPECIALI DEL MINORE
ELENCO CURATORI SPECIALI DEL MINORE

ELENCO CURATORI SPECIALI DEL MINORE

Ordine Avvocati Roma

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

 

PREMESSA

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma provvede a mantenere ed aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari.

A tal fine organizza annualmente un corso di formazione per l'inserimento dei Colleghi che hanno i requisiti nell'elenco. 

Al fine di garantire l'aggiornamento professionale di quanti svolgono questo delicato incarico a tutela delle persone di minore età, il Consiglio dell'Ordine organizza regolarmente seminari, giornate di studio e convegni di approfondimento. La proficua frequenza ad uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco.

Le attività svolte dai Colleghi come formatori, docenti e relatori integrano il dovere di aggiornamento.

Alla conclusione del corso, gli Avvocati, con comprovata esperienza nell'ambito delle procedure di diritto di famiglia e dei minori che ottengono l'attestato di frequenza, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile o penale.

L'inserimento nell'elenco comporta il rispetto del dovere di competenza e di aggiornamento.

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA ha elaborato e approvato il seguente

 

REGOLAMENTO

 

Art. 1. - Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma o altra formazione specialistica in materia accreditata dalla Ordine o di rilevanza universitaria, ne fanno specifica richiesta.

L'elenco è suddiviso per materia, civile e penale.  Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

  • essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma;
  • aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni;
  • avere una comprovata esperienza nell'ambito delle procedure minorili civili e/o penali (aver svolto non meno di 5 incarichi di curatore, oppure aver svolto incarichi non inferiori a 10 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori);
  • non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
  • non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
  • essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
  • essere in regola con i crediti formativi.

Art. 2. - Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art.1.

Art. 3 - Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'Avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 4 - La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata ed i recapiti telefonici. L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma che può delegare a tale fine la Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente e del Consigliere facente funzioni, è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco, è triennale.

SCARICA QUI LA DOMANDA da inoltrare all'indirizzo PEC: consiglio@ordineavvocatiroma.org