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L?impossibilità di adempiere alle obbligazioni scaturenti dai contratti, il cui equilibrio è risultato alterato, pone la necessità di doverne valutare la rilevanza anche ai fini del suo incidere sulla crisi reversibile o meno dell?impresa, che non può essere più affrontata esclusivamente tramite la ristrutturazione dei debiti quanto, piuttosto, dei rapporti.
Il riportare i contratti in condizioni normali, compatibili con il mutato quadro economico finanziario, risponde all?interesse di entrambe le parti, sol che si consideri che il creditore della prestazione non ha alternative alla revisione del rapporto negoziale, e quand?anche intendesse ottenere un risultato positivo in tempi brevi, certamente esso non sarebbe assicurato dal ricorso alla giurisdizione.
La soluzione per affrontare e risolvere i problemi cui si è fatto cenno è stata individuata dal legislatore attraverso la composizione negoziata della crisi riconoscendo ad un esperto qualificato di assistere le parti alla ricerca del nuovo equilibrio, nel riposizionamento del rapporto contrattuale, con individuazione delle modalità operative al fine della rinegoziazione delle condizioni in essere, mediante proposte di soluzioni condivise.
In tal senso, la rinegoziazione costituisce una necessità quante volte le regole dell?economia di mercato risultino essere alterate e, in quanto tale, una sfida per il futuro.
Antonio Caiafa(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)