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SOCIETA? TRA AVVOCATI

SOCIETA? TRA AVVOCATI

SOCIETA? TRA AVVOCATIFAQ
  • A quale disciplina occorre far riferimento per costituire una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA)?
  • L?esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall?art. 4-bis dellaLegge n. 247 del 2012 (inserito dall?art. 1, comma 141, L. 124/2017 e, poi, ulteriormenteintegrato dalla L. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agliartt. 16 e ss. del D. Lgs. 96/2001.E? a tale disciplina che occorre fare riferimento per la costituzione di una SOCIETÀ TRAAVVOCATI.
  • Un Avvocato iscritto all?Albo può partecipare ad una SOCIETA? TRA PROFESSIONISTI (STP) ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell?esercizio della professione forense?
  • Un Avvocato iscritto all?Albo non può partecipare ad una STP ex L. 183/2011 quale
  • socio professionista ai fini dell?esercizio della professione forense, poiché l?attività forense puòessere esercitata in forma societaria solo tramite una SOCIETÀ TRA AVVOCATI ex art. 4-bis, L.247/2012 (cfr., in termini, CNF, rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64).Non risulta, quindi, applicabile la L. 183/2011, in quanto le disposizioni dapprima del
  • Lgs. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono da
  • intendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. 183/2011 (?prima delcit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss.del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della leggeprofessionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generaledisposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore,disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001? ? così, testualmente, Cass., SS.UU.,19/07/2018, n. 19282).Non da ultimo, va considerato che le caratteristiche della STP ex L. 183/2011 sonodifformi dalle previsioni di cui all?art. 4-bis L. 247/2012.
  • Cosa va indicato nella denominazione sociale di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA)?
  • L?art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, prevede che le STA, ?in qualunque formacostituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l?indicazioneSocietà tra Avvocati?.La denominazione sociale della STA deve, perciò, contenere necessariamentel?indicazione espressa e letterale ?Società tra Avvocati?.
  • L?iscrizione di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA) è assoggettata al pagamento di un contributo annuale?
  • Con delibera del 14 febbraio 2019, il Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Roma hadeliberato l?istituzione di un contributo annuale a carico di ciascuna SOCIETÀ TRA AVVOCATIiscritta nell?Albo forense, determinandone la misura in ? 400,00= annuali per le spese disegreteria, di istruttoria, di verifica e di vigilanza sulla permanenza dei requisiti.Sono esonerate dal pagamento del contributo annuale le sole Società dove sonocontestualmente soci, titolari di diritti su azioni ed anche Amministratori esclusivamenteAvvocati iscritti nell?Albo forense romano.Ove dovuto, il contributo sarà corrisposto, per la prima volta, al momento dellapresentazione dell?istanza di iscrizione della SOCIETA? TRA AVVOCATI.
  • Cosa devono contenere atto costitutivo e statuto di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA), per risultare conformi all?art. 4-bis, L. n. 247/2012?
  • Atto costitutivo e statuto della SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA) dovranno recepire leprescrizioni dell?art. 4-bis della L. 247/2012 e, pertanto:
  • a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
  • Avvocati iscritti all?Albo, ovvero Avvocati iscritti all?Albo e professionisti iscritti in Albi dialtre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento dellasocietà e il Consiglio dell?ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazionedella stessa dall'Albo, salvo che la Società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza deisoci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
  • b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci
  • Avvocati;
  • c) i componenti dell?organo di gestione non possono essere estranei alla compagine
  • sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di Amministratori.Qualsiasi difforme previsione contenuta nell?Atto costitutivo e/o nello Statuto dellaSOCIETA? TRA AVVOCATI sarà ostativa all?iscrizione della stessa nella Sezione Speciale dell?Alboex art. 4-bis, L. 247/2012.
  • Come si determina l?Ordine territoriale competente per l?iscrizione di una SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA)?
  • L?art. 4-bis, 1 comma, L. 247/2012 prevede che: ?L?esercizio della professione forense informa societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperativeiscritte in un?apposita sezione speciale dell?Albo tenuto dall?Ordine territoriale nella cuicircoscrizione ha sede la stessa società?.L?Ordine territoriale competente per l?iscrizione, quindi, è quello nella cuicircoscrizione ha sede la Società tra Avvocati, con ciò intendendosi la sede legale.
  • Quale documentazione occorre depositare al momento della presentazione dell?istanza di iscrizione della SOCIETA? TRA AVVOCATI?
  • L?istanza di iscrizione della SOCIETA? TRA AVVOCATI (STA) potrà essere presentata, a cura dellegale rappresentante, compilando il correlativo modulo disponibile sul sito istituzionale(Modulistica ? Iscrizione Albo e Registri ? Domanda di iscrizione STA)ed allegando allo stesso:
  • atto costitutivo e statuto della Società; 2. Visura CCIIAA della Società; 3. Certificato
  • attestante l?iscrizione all?Albo (degli Avvocati o di eventuali altri Ordini professionali) dei sociche non risultano iscritti all?Ordine degli Avvocati di Roma; 4. Eventuale visura camerale (seSocietà) o documento di identità del ?Socio di capitale?; 5. Quietanza di versamento dellaquota annuale di iscrizione di ? 400,00=, ove dovuta.La domanda di iscrizione ed i relativi allegati potranno essere inviati in formato PDF per mezzoPEC a iscrizioni@ordineavvocatiroma.org
  • Quali sono i presupposti e con quali modalità può farsi domanda di iscrizione di una SOCIETA? TRA AVVOCATI(STA) per trasferimento da altro Ordine?
  • Ai sensi dell?art. 4-bis, 1° comma, L. 247/2012, possono essere iscritte nella SezioneSpeciale dell?Albo detenuto da questo Ordine le Società tra Avvocati che hanno sede nellacircoscrizione del Tribunale di Roma.La Società che abbia trasferito la propria sede legale presso la circoscrizione delTribunale di Roma potrà, pertanto, formulare apposita istanza di trasferimento, allegando: 1.nulla osta da parte dell?Ordine territoriale di provenienza, al fine di garantire la continuitàdell?iscrizione; 2. visura camerale aggiornata della Società e certificato di vigenza dellaCCIAA, che attestino la presenza della sede societaria nel circondario di Roma; 3. ogni altroatto e/o documento che, nelle more della precedente iscrizione nell?Albo Speciale, sia statooggetto di modifica e/o aggiornamento; 4. quietanza di versamento del contributo annualedi iscrizione (? 400,00=) della Società, ove dovuto.Gli uffici competenti provvederanno a richiedere all?Ordine di provenienza ladocumentazione sociale.L?Ordine degli Avocati di Roma riserva, in ogni caso, ogni verifica in ordine allasussistenza dei requisiti di cui all?art. 4-bis, L. 247/2012, anche mediante richiesta diinformazioni e/o di ulteriore documentazione per i doverosi approfondimenti istruttori.SCARICA QUI IL FILE