STATUTO

 

Art. 1 (Disposizione istitutiva)

E’ istituita, nell’ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma, la “Conferenza dei Giovani Avvocati” (di seguito, anche “Conferenza”), al fine di favorire una più elevata qualificazione professionale, anche in una prospettiva internazionale, dei giovani che intraprendono l’attività forense.

La Conferenza è apolitica, autonoma e indipendente.

 

Art. 2 (Sede)

La Conferenza ha sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

 

Art. 3 (Scopi)

La Conferenza, anche in considerazione del contesto internazionale in cui l’Avvocatura è chiamata ad operare, si propone la realizzazione dei seguenti scopi:

  1. selezionare per concorso giovani professionisti, particolarmente preparati sul piano tecnico-giuridico, con spiccate doti di cultura generale ed eloquenza, nonché conoscenza delle lingue straniere;
  2. favorire l’ulteriore e più elevata qualificazione professionale e culturale dei vincitori del concorso ed il loro inserimento professionale;
  3. collaborare con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per le tematiche inerenti i giovani professionisti;
  4. svolgere studi e ricerche su argomenti di particolare interesse per la professione forense, anche in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, partecipando a commissioni consiliari, alle attività della Scuola Forense Romana “Vittorio Emanuele Orlando”, alla redazione della rivista “Temi Romana”, nonché organizzando conferenze, seminari e convegni, anche ai fini della formazione continua degli Avvocati;
  5. promuovere l’incontro e lo scambio di idee e di esperienze con i Colleghi stranieri ed italiani, mediante la partecipazione e l’organizzazione di eventi, convegni ed assemblee in Italia ed all’estero a mezzo dei Segretari della Conferenza, anche in rappresentanza dell’Ordine di Roma;
  6. segnalare agli organi competenti proposte intese a contribuire alla soluzione dei problemi dell’amministrazione della giustizia in generale e dei giovani professionisti forensi in particolare;
  7. instaurare, tra tutti i vincitori del concorso, rapporti di solidale collaborazione nella professione, favorendo la costituzione di studi associati e promuovendo ogni iniziativa perché i giovani possano svolgere l’attività professionale nel modo più elevato e più rispondente alle esigenze della moderna società;
  8. stabilire rapporti con enti e associazioni nazionali ed internazionali operanti nel campo della ricerca giuridica, economica, della tutela dei diritti umani e dell’ambiente e quant’altro rilevante ai fini del presente Statuto.

 

Art. 4 (Membri)

Sono membri della Conferenza tutti coloro che hanno assunto la carica di Segretario negli ultimi dieci anni, fermo restando quanto previsto dall’art. 5.

 

Art. 5 (Acquisto e perdita della qualità di membro)

Ogni anno, su iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del Consiglio della Conferenza in carica, è bandito il concorso per la selezione dei Segretari della Conferenza, nei limiti e con le modalità indicate nell’allegato Regolamento.

I vincitori del concorso vengono proclamati Segretari della Conferenza nel corso di una solenne cerimonia, ricevendo una toga d’onore dedicata alla memoria di un illustre Avvocato, un diploma d’onore ed un eventuale premio in denaro.

Essi possono usare, finché rimangono iscritti nell’Albo e Registro professionali, il titolo di “Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati”, con l’indicazione del numero d’ordine del concorso nel quale sono riusciti vincitori.

La qualità di membro della Conferenza si perde di diritto per rinuncia, nonché per cancellazione dall’Albo o Registro professionali.

Si perde, altresì, nei casi di intervenuta sanzione disciplinare della radiazione o condanna penale definitiva, per delitti non colposi.

 

 

Art. 6 (Organi: composizione e funzionamento)

Sono Organi della Conferenza il Consiglio e l’Assemblea Plenaria.

Il Consiglio è composto dai Segretari in carica per il rispettivo biennio.

Esso opera per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 3 e ha la rappresentanza della Conferenza nei confronti dei terzi.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dai suoi com­ponenti.

Nei casi di cui all’Art. 5 comma 4 e 5 il Consiglio procede alla sostituzione del componente decaduto mediante scorrimento della relativa graduatoria di riferimento.

L’Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (o da un suo delegato) e composta da tutti i membri della Conferenza ai sensi dell’art. 4.

E’ compito dell’Assemblea collaborare al conseguimento degli scopi della Conferenza, costituire il centro di coordinamento, di unità e continuità di ciascuna Conferenza in carica, tenendo vivo il sentimento associativo tra tutti i Segretari.

L’Assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente (o di un suo delegato) o di un terzo dei Segretari in carica, o di un terzo dei propri componenti.

In caso di determinazioni da assumere, l’Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei propri componenti in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

 

Art. 7 (Fondo)

La Conferenza provvede allo svolgimento dei compiti istituzionali con il proprio fondo costituito:

  1. dai contributi erogati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e da Enti o Associazioni, siano essi di carattere pubblico che privato, nazionali e internazionali;
  2. dai proventi delle pubblicazioni o di altre iniziative svolte dalla Conferenza.

 

Art. 8 (Modificazioni statutarie)

Ogni modificazione del presente Statuto avviene ad opera dell’Assemblea, con delibera adottata, a maggioranza, dai due terzi dei propri componenti in prima convocazione e dai due terzi dei presenti in seconda convocazione.