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LA GUIDA ALLA MEDIAZIONE
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INDICE DEI DOCUMENTI PRESENTI IN QUESTA SEZIONE
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DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 4 marzo 2010
Pubblicato in G.U. n. 53 del 5.3.2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;E m a n ail seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente,svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004,n. 222.
Art. 2 Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Art. 4 Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5,comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmentea esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata,ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata,assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Art. 6 Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione,ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensidell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo2001, n. 89.
Art. 8 Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 9 Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni,il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11 Conciliazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13 Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può non dimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza,quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.
Art. 15 Mediazione nell'azione di classe
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni,la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al«Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazionesono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque percento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18 Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale,avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20 Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21 Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23 Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 2010
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Mediazione - .D.M. 180/2011 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n 197 del 25/8/2011). Decreto ministeriale Ministero della Giustizia Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010) come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011)
Decreto ministeriale Ministero della Giustizia Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010) come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 settembre 2010; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010; A d o t t a il seguente regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo; g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo; h) «indennità»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi; i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero; l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco; m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori; n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori; o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione; p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero; q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica; s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Capo I Disposizioni generali Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina: a) l’istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonchè la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; d) i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonchè la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonchè i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.
Capo II Registro degli organismi Art. 3 Registro 1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte I): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte II): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. - - - - - - - - - - - - - Articolo come modificato (in corsivo) dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
Art. 4 Criteri per l’iscrizione nel registro 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonchè la compatibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c); b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione; c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonchè la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; g) la sede dell’organismo. 3. Il responsabile verifica altresì: a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. [precedente formulazione: b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18;] c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità: a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte I), sezione B e parte II), sezione B. 4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa. - - - - - - - - - - - - - Articolo come modificato (in corsivo) dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
Art. 5 Procedimento di i«scrizione 1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe. 2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni. 4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.
Art. 6 Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore 1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L’elenco dei mediatori è corredato: a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. 3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 7 Regolamento di procedura 1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. 2. L’organismo può prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonchè di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; d) che, nei casi in cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche della tipologia di laurea universitaria posseduta; d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate. 3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10. 4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche. 5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento; c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. 7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». - - - - - - - - - - - - - Articolo come modificato (in corsivo) dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
Art. 8 Obblighi degli iscritti 1. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo. 4. L’organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3 lettera b). - - - - - - - - - - - - - Articolo come modificato (in corsivo) dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
Art. 9 Effetti dell’iscrizione 1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro. 2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonchè nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro 1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.
Art. 11 Monitoraggio 1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. 2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore Art. 12 Registro degli affari di mediazione 1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile 1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 14 Natura della prestazione 1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l’organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sè, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).
Capo IV Indennità Art. 16 Criteri di determinazione dell’indennità 1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a [un quinto] un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d)[deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;] nelle materie di cui all’articolo, 5 comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto alla lettera b) del presente comma; e) [deve essere ridotto di un terzo] deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. [Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.] Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo del’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi dell’indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. - - - - - - - - - - - - - Articolo come modificato (in corsivo) dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
Capo V Enti di formazione e formatori
Art. 17 Elenco degli enti di formazione 1. È istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori. 2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell’ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia. 3. L’elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte I): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; parte II): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18 Criteri per l’iscrizione nell’elenco 1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonchè la compatibilità dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente; e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica; f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore; g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f); h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione; i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento. 3. Il responsabile verifica altresì: a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonchè di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c). - - - - - - - - - - - - - Articolo come modificato (in corsivo) dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
Art. 19 Procedimento d’iscrizione e vigilanza 1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 20 Disciplina transitoria 1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta. 2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei [sei ] dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile. 3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta. 4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro [sei] dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei [sei] dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile. - - - - - - - - - - - - - Articolo come modificato (in corsivo) dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
Art. 21 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 ottobre 2010 Il Ministro della giustizia: Alfano Il Ministro dello sviluppo economico: Romani Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ministeri istituzionali - registro n. 17, foglio n. 279
Tabella A (articolo 16, comma 4)
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
————- Il D.M. 180 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 Novembre 2010. La modifica al D.M. 180 è avvenuta con Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011).
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(scarica il regolamento in formato PDF) ORGANISMO DI MEDIAZIONE
FORENSE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ROMA Accreditato al n. 127 dal
Ministero della Giustizia Regolamento Art. 1 - Oggetto e principi generali Il
presente Regolamento dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma (in seguito
denominato “Regolamento”) disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo di
Medaizione Forense di Roma (in seguito denominato “Organismo”), fissa i criteri
per individuare il Mediatore e stabilisce la procedura di MEDIAZIONE
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,
relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera
collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o
statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di
taluna o di tutte le parti. Il presente Regolamento si applica, in quanto
compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da
leggi speciali. L’Organismo è di diretta emanazione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma e il presente Regolamento si ispira ai principi di
informalità, riservatezza, rapidità e professionalità. Art. 2 - Organi dell’Organismo
di Mediazione forense di Roma Ai fini della gestione dell’Organismo e delle
procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: a)
Direttivo; b) Coordinatore; c) Segretario generale; d) Segreteria
Amministrativa. A – Il Direttivo: composizione e funzioni. Il Direttivo è
composto dai componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in
carica in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente. I componenti il
Direttivo durano in carica per il periodo stabilito dalla legislazione in
materia e sono rieleggibili. Il Direttivo cura l’organizzazione e la gestione
dell’Organismo; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori;
decide sulle domande di ricusazione; nomina il Coordinatore; nomina il
Segretario generale; sceglie il personale della Segreteria Amministrativa. Qualsiasi
impegno di spesa deliberato dal Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, anche mediante ratifica di provvedimenti
adottati in via d’urgenza dall’Organismo medesimo. Il Direttivo è, altresì,
competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento,
procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l’intero Regolamento
e nel rispetto della normativa vigente. B – Il Coordinatore: nomina e funzioni.
Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Direttivo ed è rieleggibile;
può essere revocato dallo stesso Direttivo. Il Coordinatore esegue le delibere
del Direttivo e, su delega dello stesso, nomina ovvero sostituisce il Mediatore
secondo la procedura indicata per gestire il procedimento di mediazione;
provvede alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonchè a
tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento o su specifiche
deleghe del Direttivo. C – Il Segretario generale – funzioni. Il Segretario
generale dirige la
Segreteria Amministrativa, custodisce il fascicolo di
ciascuna procedura attivata e tiene un registro, anche informatico, delle
procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine
progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della
controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al
relativo esito. La direzione e il coordinamento di tutte le attività della
Segreteria Amministrativa sono effettuate con la guida e il controllo del
Segretario generale. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i
tre anni successivi alla chiusura del procedimento. Le parti in lite hanno
diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni
riservate indirizzate al solo Mediatore dall’Organismo o dalle parti. D – La Segreteria Amministrativa:
composizione e funzioni. La Segreteria Amministrativa
è composta da due o più persone scelte dal Direttivo tra il personale dipendente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è collocata presso la sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e presso le sedi attivate in attuazione dell’art.
18 D.Lgs. 28/2010. La Segreteria Amministrativa cura l’espletamento dei
servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei
procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle
procedure conciliative. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo cura il
servizio di mediazione. La Segreteria Amministrativa collabora con il
Segretario generale alla tenuta di un registro, anche informatico, per ogni
procedimento di mediazione, procede alle annotazioni relative al numero
d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della
controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al
relativo esito. La
Segreteria Amministrativa verifica: a) la conformità della
domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e
la annota nell’apposito registro; b) l’avvenuta effettuazione del pagamento
delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione. Art. 3 -
Domanda di avvio della mediazione 1. La procedura di Mediazione si attiva
con il deposito di una domanda presso la Segreteria
Amministrativa. La domanda di mediazione deve contenere: a) i
dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui
all’art. 4 del presente Regolamento; b) i dati identificativi di colui che, se
necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con
attestazione scritta del relativo potere; c) descrizione dei fatti e delle
questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) indicazione del valore
della controversia determinato a norma del codice di procedura civile; 2. Ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione
deve essere depositata presso la
Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma con
qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione. 3. La
domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o
in forma libera. 4. Il deposito della domanda di mediazione, nonchè
l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del
presente Regolamento e delle indennità previste nelle tabelle allegate. 5. Le
parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda
congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura di mediazione. 6.
Gli atti introduttivi della procedura (domanda e accettazione) possono essere
depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Organismo,
oppure in carta libera, purchè contengano tutte le informazioni richieste nel
presente Regolamento. Art. 4 - Avvio del procedimento di Mediazione 1. La Segreteria comunica,
nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: a)
alla parte istante o alle parti istanti: il nominativo del Mediatore designato,
la data e il luogo dell'incontro di mediazione; b) all'altra o alle altre
parti: la domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato; la data
e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto
giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al
procedimento. 2. La
Segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali
previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010 e l’avverte della
circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs., n. 28/2010, il
giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di
prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. 3. Ove l'incontro non
abbia avuto luogo perchè la parte invitata non ha tempestivamente espresso la
propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l’istante
ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà,
in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di
conclusione del procedimento per mancata adesione. In detta ipotesi si
applicano le allegate tabelle A6 e B6. 4. Le comunicazioni alle parti
vengono fatte all’ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell’Organismo.
Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono essere
effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado
di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti
dal Regolamento. Art. 5 - Sede del procedimento 1. Il procedimento di
mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo e/o presso i locali
assegnati ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 28/2010. 2. La sede di
svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del
responsabile dell’Organismo. Art. 6 - Funzioni e designazione del
Mediatore 1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che
esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. 2. In nessun caso il
Mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui
contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme
imperative e all’ordine pubblico. 3. L’Organismo designa il Mediatore
individuandolo, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle
parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. 4. L’Organismo,
al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, provvede
alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto
dell’oggetto e del valore della controversia e delle specializzazioni. Il
Mediatore, al momento dell’iscrizione nell’elenco, indica le materie rispetto
alle quali non intende prestare opera di mediazione e quelle dove ha svolto
attività professionale prevalente. 5. Il Mediatore deve eseguire
personalmente la sua prestazione. 6. Il Mediatore deve comunicare alla
Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua
designazione, l'accettazione dell'incarico. 7. Al momento dell'accettazione,
il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi
a quanto prescritto dall’art. 7 del presente Regolamento. 8. Le parti
possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la
sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo
nominerà un altro Mediatore. 9.
L'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione
del Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico
previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata
dall'Organismo medesimo. 10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia
possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda
assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere all'individuazione, per
il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'Albo dei consulenti e
dei periti presso il Tribunale Ordinario di Roma. La nomina è subordinata all’impegno
sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i
compensi previsti dall'Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.
All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che
riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del Mediatore, nonchè le
regole di riservatezza Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di
imparzialità del Mediatore 1. Il Mediatore non può accettare la nomina
quando: a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale,
commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti; b) una delle
parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. 2. In ogni caso il
Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto
con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di
quanto previsto dall’art. 6. 3. Il Mediatore è chiamato a svolgere la
sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza
affinchè il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. 4. Il
Mediatore deve comportarsi, nel corso del procedimento, in modo da preservare
la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo Art. 8 - Riservatezza 1. Il
procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel
corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o
verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione
dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. 2. Il Mediatore, le
parti, la
Segreteria Amministrativa e tutti coloro che intervengono al
procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in
relazione al procedimento di mediazione. 3. Rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso
della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore
è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 4. Le
dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o
parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 5.
Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova
testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 6. Il
Mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia
preso parte al procedimento, non possono essere tenuti a deporre sul contenuto
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità. Art. 9 -
Partecipazione delle parti nel procedimento 1. Alle persone fisiche è
richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. E’
consentita solo per gravi motivi la partecipazione per il tramite di
rappresentanti forniti dei necessari poteri. 2. Alle persone giuridiche
è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un
rappresentante fornito dei necessari poteri. 3. E’ fortemente
consigliata l’assistenza di un Avvocato o di un Praticante Avvocato abilitato
nelle controversie di particolare complessità o di valore superiore a 5.000,01
euro. La partecipazione con il ministero del difensore determina per la
parte l’applicazione automatica del minimo previsto nelle allegate tabelle.
Art. 10 - Procedimento di mediazione 1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di
procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. 2. Al
termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti
presenti all’incontro o della mancata partecipazione. 3. Il Mediatore,
d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. 4.
Quando le parti non raggiungono un accordo il Mediatore, qualora
disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione. Il
Mediatore formula la proposta quando le parti ne facciano concorde richiesta. Prima
di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti che se il provvedimento
che definisce il giudizio: a) corrisponde interamente al contenuto della
proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi
dovuti al Mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonchè al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto; b) non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice per l’indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all’esperto
eventualmente nominato. Il Mediatore, nella formulazione della proposta, è
tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso
accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni
rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione
degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del
procedimento. La Segreteria
comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta
ricezione, la proposta formulata dal Mediatore. Le parti fanno pervenire al
Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione 1. Il
procedimento si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più
parti; b) quando le parti raggiungono un accordo o non raggiungono un accordo; c)
quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore; d) quando
il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento; e) decorsi quattro
mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo
delle parti. 2. La sospensione o la cancellazione dell’Organismo dal
Registro non hanno effetto sul procedimento in corso. 3. Se e' raggiunto
un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo
dell'accordo medesimo. 4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore
forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata. 5.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione
di una delle parti al procedimento di mediazione. 6. Il processo verbale
è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell’Organismo e di
esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 7. Gli oneri
fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 8. Al
termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di
valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo (allegato 1). Art. 12 - Indennità 1. L’indennità comprende le spese di avvio del
procedimento di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori. Il pagamento è
dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti. 2.
E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 6, comma 10. 3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità
complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve
essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di
mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione
e, comunque, prima dell’incontro. 4. Per le spese di mediazione è
dovuta, da ciascuna parte, l'indennità indicata nelle tabelle allegate al presente
Regolamento (allegato 2) e determinate in conformità all’art. 16 D.M.180/2010. 5.
L’indennità deve essere corrisposta in misura non inferiore alla metà prima
dell'incontro di mediazione. 6. Il mancato pagamento delle indennità di
mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’Organismo. 7. Il
valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile. Lo stesso è determinato dall’Organismo nel caso risulti
indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla
stima. 8. Nell’ipotesi in cui la parte istante e/o la parte chiamata o
altra parte sia assistita in tutto il procedimento di mediazione da un Avvocato
iscritto nell’Albo o da un Praticante Avvocato abilitato iscritto nel Registro
si applicano i minimi previsti nelle allegate tabelle. 9. L'Organismo
ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità in conformità alla
normativa vigente. Art. 13 - Patrocinio a spese dello Stato Quando la
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la
parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare,
presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o dal
dipendente addetto alla Segreteria Amministrativa, nonchè a produrre, a pena di
inammissibilità dell’istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto
dichiarato. Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino in
dette condizioni deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in
cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore
riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che
non risultano ammesse al gratuito patrocinio. Art. 14 - Responsabilità dell’Organismo
e dei Mediatori L’Organismo, i Mediatori e i Collaboratori non sono
responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o
la conclusione del procedimento di mediazione con esclusione di dolo o colpa
grave. |
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