CONDIZIONI AMMISSIONE
Per ottenere l’ammissione occorre che
il reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non sia superiore a euro 9.296,22. (si tiene conto anche dei redditi che per
legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva). Si considera reddito dell'istante la
somma dei redditi dei componenti conviventi della
famiglia, mentre si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto
della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi
del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
La domanda di ammissione
va compilata e sottoscritta a pena di inammissibilità a cura dell’interessato
sui moduli predisposti e consegnata al
Consiglio dell’Ordine per l’esame, ovvero mediante l’assistenza del difensore,
scelto tra quelli iscritti nell’apposito
elenco suddiviso per specializzazione. In quest’ultimo caso, la domanda potrà
essere consegnata al Consiglio dell’Ordine per l’esame, anche dall’avvocato che
provvederà ad
autenticare la firma del richiedente.
Per il settore penale, la domanda
va presentata all’autorità dinanzi alla quale pende il processo,
dall’interessato o dal difensore, che potrà provvedere ad
autenticare la firma, nel caso presenti egli stesso l’istanza.
L'indagato,
l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto non può ovviamente godere del beneficio di tale
normativa.
MODALITA’ AMMISSIONE
L'istanza
è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di
ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce,
se già pendente;
b) le generalità dell'interessato
e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai
rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva
di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma
1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a
tali fini, determinato secondo le modalità indicate
nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a
che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione
dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Per i redditi prodotti all'estero,
il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare
competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
Gli interessati, se il Giudice
procedente o il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in
via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità di quanto in essa indicato.
L'istanza
è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità.
L'ammissione al patrocinio è
valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali
procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
MODALITA’ PER LA
NOMINA DEL DIFENSORE
Chi è ammesso al patrocinio
può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine
del distretto di corte di appello nel quale ha sede il
magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale
pende il processo.
COSTI DEI GIUDIZI
Il cittadino ammesso a godere del patrocinio a spese dello Stato non deve
affrontare alcuna spesa, tassa, imposta o versare compensi professionali al
proprio difensore o consulente tecnico. Tutte le spese ed i costi difensivi
saranno anticipati dallo Stato.
Qualora, invece, il cittadino non abbia i
requisiti previsti dalla legge, necessari per usufruire del patrocinio a spese
dello Stato, egli sarà tenuto ad affrontare i costi dei procedimenti giudiziali
per la tutela dei propri diritti.
In quest’ultimo caso, oltre al
compenso dovuto all’avvocato in base all’attività espletata, calcolato secondo
le tariffe professionali vigenti ed oltre alle spese di consulenza tecnica di
parte e d’ufficio, il cittadino dovrà affrontare le seguenti spese ed imposte:
- GIUDIZI CIVILI
a) per la
fase di accertamento del diritto
-
spese di notificazione degli atti
- contributo unificato, proporzionale al
valore della causa (link alla legge e tabella)
- eventuali
spese di consulenza tecnica di parte e d’ufficio (normalmente dovute dalla
parte lo richiede)
-
diritti di richiesta e rilascio copie
-
tassa di registro della sentenza
b) per la
fase esecutiva (eventuale)
-
spese di notificazione degli atti o degli atti di esecuzione
-
contributo unificato
- tassa di registro
GIUDIZI PENALI
a)
indagato – imputato
-
diritti di richiesta
e rilascio copie
-
eventuali spese di
consulenza tecnica di parte
-
eventuali spese
relative alle indagini difensive
b)
parte offesa – parte civile
-
diritti di richiesta e rilascio copie
-
eventuali spese di consulenza tecnica di parte
-
eventuali spese relative alle indagini difensive
-
spese di notificazione degli atti
-
contributo unificato, proporzionale al valore della causa (link alla
legge e tabella)
-
tassa di registro della sentenza
Si deve, tuttavia, tenere presente che vi sono dei
particolari procedimenti esenti per legge da spese:
-
cause di separazione, divorzio, alimenti e loro revisione
-
controversie di lavoro e previdenziali
- opposizioni alle sanzioni
amministrative derivanti dalla circolazione dei veicoli (art.22 l.689/90)
- giudizi contabili.