CONDIZIONI AMMISSIONE

 

Per ottenere l’ammissione occorre che il reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non sia superiore a euro 9.296,22. (si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva). Si considera reddito dell'istante la somma dei redditi dei componenti conviventi della famiglia, mentre si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

La domanda di ammissione va compilata e sottoscritta a pena di inammissibilità a cura dell’interessato sui  moduli predisposti e consegnata al Consiglio dell’Ordine per l’esame, ovvero mediante l’assistenza del difensore, scelto tra  quelli iscritti nell’apposito elenco suddiviso per specializzazione. In quest’ultimo caso, la domanda potrà essere consegnata al Consiglio dell’Ordine per l’esame, anche dall’avvocato che provvederà ad  autenticare la firma del richiedente.

Per il settore penale, la domanda va presentata all’autorità dinanzi alla quale pende il processo, dall’interessato o dal difensore, che potrà provvedere ad autenticare la firma, nel caso presenti egli stesso l’istanza.

L'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto non può ovviamente godere del beneficio di tale normativa.

MODALITA’ AMMISSIONE

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il Giudice procedente o il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

MODALITA’ PER LA NOMINA DEL DIFENSORE

 Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 

COSTI DEI GIUDIZI

Il cittadino ammesso a godere del patrocinio a spese dello Stato non deve affrontare alcuna spesa, tassa, imposta o versare compensi professionali al proprio difensore o consulente tecnico. Tutte le spese ed i costi difensivi saranno anticipati dallo Stato.

Qualora, invece, il cittadino non abbia i requisiti previsti dalla legge, necessari per usufruire del patrocinio a spese dello Stato, egli sarà tenuto ad affrontare i costi dei procedimenti giudiziali per  la tutela dei propri diritti.

In quest’ultimo caso, oltre al compenso dovuto all’avvocato in base all’attività espletata, calcolato secondo le tariffe professionali vigenti ed oltre alle spese di consulenza tecnica di parte e d’ufficio, il cittadino dovrà affrontare le seguenti spese ed imposte:

- GIUDIZI CIVILI

a)     per la fase di accertamento del diritto

-         spese di notificazione degli atti

-         contributo unificato, proporzionale al valore della causa (link alla legge e tabella)

-         eventuali spese di consulenza tecnica di parte e d’ufficio (normalmente dovute dalla parte lo richiede)

-                diritti di richiesta e rilascio copie

-         tassa di registro della sentenza

b)     per la fase esecutiva (eventuale)

-         spese di notificazione degli atti o degli atti di esecuzione

-         contributo unificato

-         tassa di registro

 GIUDIZI  PENALI

a)        indagato – imputato

-                    diritti di richiesta e rilascio copie

-                    eventuali spese di consulenza tecnica di parte

-                    eventuali spese relative alle indagini difensive 

b)         parte offesa – parte civile

-                   diritti di richiesta e rilascio copie

-                   eventuali spese di consulenza tecnica di parte

-                   eventuali spese relative alle indagini difensive

-                   spese di notificazione degli atti

-                   contributo unificato, proporzionale al valore della causa (link alla legge e tabella)

-                   tassa di registro della sentenza

Si deve, tuttavia, tenere presente che vi sono dei particolari procedimenti esenti per legge da spese:

-         cause di separazione, divorzio, alimenti e loro revisione

-         controversie di lavoro e previdenziali

-         opposizioni alle sanzioni amministrative derivanti dalla circolazione dei veicoli (art.22 l.689/90)

-        giudizi contabili.